Affidamento diretto di importo superiore a 40.000

Risposta del Dott. Pietro Salomone

Quesiti
di Salomone Pietro
18 Novembre 2022

A seguito delle deroghe introdotte dal dl 76/2020 e dal dl 77/2021 che hanno previsto un innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti rispettivamente a 150.000 € per i lavori e a 139.000 € per servizi e forniture si chiede se nel caso di un affidamento diretto di importo superiore a 40.000 €, ma al di sotto delle soglie di cui sopra, sussista ancora l'obbligo di stipulare il contratto con un atto pubblico notarile o se invece si possa ricorrere alla corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio di lettere).

Risposta

Per la stipula di contratti per l’affidamento diretto di importo superiore a 40.000 €, ma al di sotto delle soglie di 150.000 euro per lavori e 139.000 euro per servizi e forniture il contratto deve essere redatto con un atto pubblico notarile o scrittura privata così come disciplinato dall’art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016. Infatti il comma 14 prevede “ Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Si ricorda che al contratto vanno allegati i capitolati ed e il computo estimativo metrico richiamati nel bando o nell'invito.

Lo scambio di lettere commerciali pertanto è da ascriversi esclusivamente per contratti inferiori ai 40.000 euro. Infatti tale modalità spesso risulta utile per velocizzare la stipula di contratti per importi di piccola entità. Lo scambio di lettere può avvenire tramite PEC o strumenti analoghi, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Tale affermazione è confermata dalle linee guida ANAC n.4 par. 4.4.

15 novembre 2022        Pietro Salomone

 

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