Acquisto della cittadinanza dei minori nati all’estero, figli di cittadini naturalizzati italiani
Un'analisi tra articolo 3-bis e articolo 14 della legge n. 91/1992
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiÈ pervenuta al Comune un’Ordinanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis a più cittadini brasiliani. Uno dei cittadini viene identificato come "Davide Rossi (nato Davide bianchi)", ma nell'atto di nascita consegnato non risultano annotazioni concernenti la variazione del cognome.
Si chiede come debba procedere l’ufficiale nel trascrivere l’atto e se sia necessario richiedere la documentazione che attesti l’avvenuta variazione.
Occorre innanzitutto ricordare che l'ordinanza del Tribunale di Roma deve risultare passata in giudicato e la certificazione del passaggio in giudicato, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale, deve essere trasmessa dall'avvocato di parte. Inoltre, gli atti di stato civile per la trascrizione devono pervenire in cartaceo, in originale o copia autenticata, in regola con legalizzazione e traduzione.
È vero che la sentenza ordina, ma siccome il comune solitamente non viene indicato nella sentenza, la richiesta di trascrizione deve avvenire a cura della parte o dell'avvocato che deve allegare la procura della parte. La sentenza andrà trascritta per sunto nel registro di cittadinanza e richiamata nella trascrizione degli atti di stato civile.
Sul cognome sussistono orientamenti diversi. Il primo, che ritengo condivisibile, sostiene che le generalità di coloro che vengono riconosciuti cittadini italiani con tale ordinanza, abbiano le generalità spettanti riportate nell'ordinanza stessa: in altre parole, se il Tribunale di Roma riconosce che ROSSI Davide (cioè le generalità riportate nell'ordinanza) è sempre stato cittadino italiano, quelle sono le generalità che debbono essere riportate anche a seguito della trascrizione degli atti di stato civile, annotando sugli atti trascritti quanto deciso dal Tribunale. Occorre tenere in considerazione che nel momento in cui il Tribunale ha riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana, ha risolto anche tutte le incongruenze contenute negli atti di stato civile: pertanto, l'ufficiale di stato civile non è tenuto a verificare eventuali provvedimenti di rettificazione in merito alle generalità, ma dovrà trascrivere per sunto le risultanze dell'atto, così come è stato presentato, tenendo conto delle rettificazioni apportate, senza ulteriore documentazione. Il secondo orientamento sostiene che le generalità del cittadino italiano che viene riconosciuto come tale siano quelle riportate nell'atto di nascita che viene trascritto e che gli altri atti debbono conformarsi a tali generalità: pertanto, se nell'atto di nascita è riportato BIANCHI Davide, l'eventuale cambiamento di generalità a seguito di matrimonio non può essere riconosciuto come tale e restano le generalità riportate nell'atto di nascita, anche nell'atto di matrimonio. Questo secondo orientamento è stato confermato dal Tribunale di Forlì in una recente sentenza che tuttavia è stata impugnata in Corte di Appello e siamo ancora in attesa delle decisioni della Corte di Appello. Questo secondo orientamento ha avuto dunque, almeno in primo grado, l'avallo di un Tribunale.
In conclusione, entrambi gli orientamenti contengono elementi di incertezza e sarà l'ufficiale dello stato civile a dover decidere quale tesi seguire.
16 novembre 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2360, sintomo n. 2387
Un'analisi tra articolo 3-bis e articolo 14 della legge n. 91/1992
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 59 del 17 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: