CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 - orientamenti applicativi
Aran - 21 marzo 2022
Primo esame degli istituti economici
Servizi Comunali Contratti collettivi nazionaliCon la stipula definitiva, avvenuta lo scorso 16 novembre, il CCNL delle funzioni locali entra pienamente nel vivo dell’applicazione, che si articola in diversi momenti.
Le disposizioni contrattuali del titolo III (“Ordinamento professionale”) entreranno in vigore dal mese di aprile 2023 e ciò consentirà alle amministrazioni di riflettere sulle innovazioni introdotte e sulla ridefinizione dei profili professionali.
In via immediata, le amministrazioni sono chiamate ad attuare gli istituti a contenuto economico, che sono vincolati e di automatica applicazione, primo fra tutti l’adeguamento della retribuzione tabellare e l’erogazione degli arretrati conseguenti a tale adeguamento, la cui decorrenza è il 1° gennaio 2019. L’art. 2, comma 3, del CCNL fissa a 30 giorni il termine entro il quale tale prima fase di adeguamento dovrà completarsi.
Secondo i calcoli effettuati dall’ARAN, gli aumenti medi delle retribuzioni sono di euro 100,27 lordi.
Erogazione degli arretrati: come funziona l’adeguamento
La tabella D, allegata al contratto, riporta gli incrementi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2019, 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021; tali incrementi lordi mensili vanno depurati dall’indennità di vacanza contrattuale erogata, nelle more del rinnovo contrattuale, dal primo aprile al 30 giugno 2019, e poi successivamente a partire dal 1° luglio 2019.
Per il 2019, gli arretrati spettanti per effetto dell’adeguamento delle retribuzioni tabellari vengono riassorbiti dal recupero dell’indennità di vacanza contrattuale, che di fatto rappresentava una anticipazione dei futuri miglioramenti economici.
Per l’anno 2020, l’importo dell’incremento mensile, che include quello riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2019, è di poco superiore all’indennità di vacanza contrattuale.
Dal 2021, la rideterminazione dello stipendio tabellare determina un importo significativo in termini di arretrati.
Se, quindi, nel mese di dicembre occorrerà erogare gli arretrati spettanti in base ai nuovi stipendi tabellari, a partire dal 1° gennaio 2023 l’elemento perequativo confluirà nello stipendio tabellare, che verrà, quindi, nuovamente ridefinito. Nel mese di dicembre 2022, l’elemento perequativo continuerà ad essere riconosciuto come voce autonoma, mentre da gennaio 2023 scomparirà, per andare ad incrementare stabilmente la retribuzione di base.
Un esempio per il calcolo degli arretrati
A titolo di esempio, ad un dipendente di categoria C4 occorre corrispondere i seguenti valori:
Il totale degli arretrati da corrispondere a dicembre è pari a 144,30 + 344,60 + 945,10 + 799,70 = 2.229.70.
Al totale di euro 2.229.70 occorre sottrarre l’indennità di vacanza contrattuale erogata negli anni dal 2019 al 2021. Le indennità di vacanza contrattuale del periodo sono quelle definite dalle tabelle predisposte dalla RGS, come riportate al seguente link:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Indennita/Misure-dell-ivc-anno-2019/FUNZIONI-LOCALI-IVC-2019.pdf
Si consideri che la quota da detrarre dagli arretrati deve corrispondere alle somme effettivamente erogate a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Per un dipendente di categoria C4, l’importo erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale (IVC) è pari a euro 7,73 per i mesi da aprile a giugno 2019 (tre mesi), e di euro 12,88 a partire dal mese di luglio 2019 (7 mesi per il 2019, 13 mesi per il 2020 e 13 mesi per il 2021).
L’IVC 2022
L’indennità di vacanza contrattuale 2022, determinata provvisoriamente sulla base degli stipendi vigenti prima del rinnovo contrattuale, andrà rideterminata per tenere conto delle nuove retribuzioni tabellari. A tal proposito, si ricorda che, per i mesi da aprile a giugno, l’IVC è pari allo 0,30% dello stipendio tabellare, e, a partire dal mese di luglio 2022, è pari allo 0,50% dello stipendio tabellare. Una volta effettuato il ricalcolo, occorre erogare la differenza rispetto a quanto già corrisposto provvisoriamente per il 2022.
Altri incrementi retributivi per il personale della polizia locale
L’art. 99 del CCNL 16 novembre 2022 prevede un incremento della indennità di vigilanza di euro 200,00 annui lordi. Tale incremento decorrerà al mese di aprile 2023. L’indennità, introdotta dall’art. 37, comma 1, lettera b-9 del CCNL 6 luglio 1995, era cristallizzata ai valori determinati dall’art. 16 del CCNL 22 gennaio 2004:
L’indennità giornaliera di servizio esterno viene rideterminata nel valore massimo che passa da euro 10,00 a euro 15,00. Spetta alla contrattazione integrativa determinare i criteri per la erogazione e le modalità di determinazione dell’importo.
Ulteriori note operative sul calcolo e liquidazione degli arretrati oltre a indicazioni operative sugli incrementi delle retribuzioni tabellari e alle progressioni economiche tra le aree verranno illustrate nel corso del webinar organizzato da Halley Informatica: “CCNL funzioni locali 2019-2021: le novità in materia di trattamento economico, le progressioni economiche e le progressioni tra le aree” che si terrà giovedi 01 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 10:30.
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Articolo di Angelo Maria Savazzi
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