Novità normative sui congedi per la maternità introdotte dal d.lgs. 105/2022

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
30 Novembre 2022

Con il d.lgs. 105/2022 è cambiata la normativa sui congedi per la maternità.

Si chiede di sapere, oltre al congedo obbligatorio, di quanti altri mesi può usufruire la dipendente e il relativo compenso spettante.

Risposta

In virtù delle modifiche legislative introdotte con il D. Lgs. n. 105/2022, il congedo parentale è riconosciuto sia alla madre che al padre lavoratore per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino.

L’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 definisce i limiti massimi dei congedi parentali che possono essere riconosciuti ai genitori lavoratori, individualmente o cumulativamente, per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento:

  • la madre lavoratrice può beneficiare di massimo 6 mesi di congedo parentale, oltre il congedo di maternità;
  • il padre lavoratore può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi, nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), oltre i 10 giorni di congedo di paternità obbligatoria (altra novità introdotta dal D. Lgs n. 105/2022);
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 105/2022 che ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del T.U., dispone che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

Nello specifico, la nuova normativa raddoppia il periodo in cui è possibile fruire dei congedi parentali estendendo il diritto all’indennità fino ai 12 anni d’età del bambino (e non più fino al sesto anno), con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili tra madre e padre.

Ad ogni genitore spetta un periodo indennizzabile pari al 30% della retribuzione della durata di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; ai genitori è riconosciuto, inoltre, un ulteriore periodo di congedo di tre mesi, da fruire in alternativa tra loro, per i quali spetta un’indennità pari al 30%.

In sostanza, la coppia genitoriale può contare, cumulativamente, su un periodo di congedo indennizzato fino a un massimo di nove mesi (e non più sei), ovvero 3 mesi riconosciuti alla madre, 3 mesi riconosciuti al padre e 3 mesi ulteriori riconosciuti per uno solo dei due genitori.

Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.

Qualora sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, quindi per un totale di 9 mesi.

Infine, nel caso usufruisca dei congedi parentali solo la madre, ma l’altro genitore sia comunque presente e non si rientri nell’ipotesi di affidamento esclusivo alla madre, spettano 6 mesi di congedo parentale di cui il primo mese è remunerato per intero, come previsto dall’art. 43 CCNL 21.5.2018, e i restanti al 30%.

18 novembre 2022         Angelo Maria Savazzi

 

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