Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla ottava “Richiesta di pagamento” alla C.E.
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna ragazza di origine marocchina, che ha acquistato la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, presenta al Comune l’attestazione di nascita del figlio e richiede che gli sia attribuito il cognome del marito, residente in Marocco.
Il matrimonio però non risulta trascritto e non vi è documentazione che lo attesti; il padre del bambino non potrà presentarsi in Comune per il riconoscimento prima di 15 giorni.
Si chiede come procedere nell’attribuzione del cognome al bambino.
L'ufficiale dello stato civile nel ricevere la dichiarazione di nascita verbalizza quanto riferito dal o dai dichiaranti che assumono la responsabilità della veridicità di quanto comunicato.
Nessuna verifica in merito allo status dei genitori dev'essere fatta.
L'attività assegnata in questo caso all'ufficiale dello stato civile è definita nel Massimario per l'ufficiale dello stato civile (ediz. 2012) nel modo seguente: "La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, all’identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità. Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, essa è un atto dovuto nei confronti del bambino: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti “.
L'atto di nascita è formato su dichiarazione di parte e, in tale particolare momento, l'ufficiale di stato civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte. Si ritiene pertanto che, nel caso specifico, l'atto di nascita debba essere formato con le modalità previste per la dichiarazione di nascita avvenuta nel matrimonio.
Se tale dichiarazione sia in contrasto con le risultanze di altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dal detto ufficiale, di questa evenienza dovrà pure essere fatta comunicazione al pubblico ministero per l’eventuale promovimento dell’azione di rettificazione, ma non può derogarsi al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni così come vengono fatte. Se poi esse risultino inesatte o false, o se i fatti in esse contenuti risultino costituire reato o siano contrari all’ordine pubblico, sarà questione da esaminare nella separata sede competente.
Per quanto riguarda il cognome del bambino, cittadino italiano, sarà la madre ad indicare all’ufficiale dello stato civile quale cognome attribuire al minore scegliendo tra cognome del solo padre, cognome della sola madre, cognome del padre seguito da quello della madre oppure cognome della madre seguito da quello del padre.
La documentazione relativa al matrimonio celebrato all’estero potrà essere consegnata dall’interessata in un secondo tempo per la trascrizione nei registri dello stato civile ed il successivo aggiornamento anagrafico.
18 novembre 2022 Andrea Dallatomasina
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