Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Mario Petrulli
QuesitiNell'ambito di una procedura espropriativa di un terreno, in fase di liquidazione è stato verificato che i tre soggetti sono titolari delle seguenti quote: 1. Nudo proprietario per 1/2; 2. Nudo proprietario per 1/2; 3. Usufruttuario per 2/2 con un'età di 86 anni.
Il pagamento dovrà essere corrisposto al solo usufruttuario? Oppure ai soli due nudi proprietari? Oppure a tutti i soggetti? In tale ultimo caso in quali percentuali?
In generale, il Testo Unico Espropri (DPR n. 327/2001) indica il proprietario quale soggetto destinatario dell’indennità di esproprio: ciò è evidente tanto nell’art. 26 quanto nell’art. 37 (quest’ultimo, in particolare, operante nel caso di esproprio di aree edificabili).
Tuttavia, nel caso di esistenza di diritti reali di terzi, il Testo Unico Espropri prevede alcune cautele, evidentemente a tutela dei terzi interessati.
In particolare, nel caso di usufrutto, viene in rilievo il comma 4 del citato art. 26, secondo cui “Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.”; in sintesi, in assenza di accordo sulle modalità di riscossione tra proprietario ed usufruttuario, la somma dovrà essere temporaneamente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti ed il pagamento avverrà secondo quanto disporrà il giudice, adito da chi vi abbia interesse. La norma ha una sua ratio: poiché l’esproprio estingue il diritto reale del terzo (art. 25 del Testo Unico Espropri) ed il diritto di usufrutto può farsi valere sull’indennità, il legislatore ritiene opportuno un accordo documentato fra le parti per poter procedere al pagamento diretto al proprietario.
Conclusivamente, nel caso specifico, posto che il Comune (come appare dal quesito) ha documentazione certa dell’esistenza dell’usufrutto e quest’ultimo è trascritto, prima di procedere alla liquidazione e al pagamento si dovrà richiedere ai due proprietari di documentare l’accordo con l’usufruttuario circa le modalità di riscossione, assegnando un termine adeguato (ad esempio, 60 giorni); successivamente, si provvederà a liquidare ai soggetti indicati nell’accordo e al successivo pagamento secondo le modalità ivi contenute (ad esempio, se viene documentato un accordo secondo cui l’usufruttuario rinuncia a qualunque diritto sull’indennità, la liquidazione dell’importo andrà effettuato ai due comproprietari nella misura del 50% per ciascuno; se, invece, l’accordo prevede l’eguale ripartizione fra gli interessati, la liquidazione avverrà a favore di tutti i soggetti (usufruttario e proprietari), in ragione di 1/3 per ciascuno).
In mancanza di accordo, la liquidazione avverrà a favore dei due proprietari (secondo il principio generale per il quale l’indennità spetta al proprietario del bene) ma con deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e senza pagamento immediato: saranno le parti interessate a provvedere, successivamente, ad adire il giudice per far valere i propri diritti e lo svincolo della somma sarà effettuato secondo le modalità disposte dal giudice.
21 novembre 2022 Mario Petrulli
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
INPS – 5 giugno 2025
Ministero dell’Interno – 4 giugno 2025
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
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