Detraibilità IVA fatture relative alle forniture di energia elettrica ed acqua potabile dei locali adibiti a mensa scolastica

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
03 Dicembre 2022

Con la presente si richiede un parere circa la detraibilità IVA delle fatture relative alle forniture di energia elettrica ed acqua potabile dei locali adibiti a mensa scolastica. A decorrere dalla scorsa settimana, infatti, anche il servizio di preparazione dei pasti viene effettuato nei locali all’uopo predisposti presso il polo scolastico comunale. Le predette utenze sono intestate al Comune e servono l'intero polo scolastico (locali scolastici e mensa scolastica) facendo capo ad un contatore per l'energia e uno per l'acqua potabile. Ai fine della detrazione dell’VA a debito, sarebbe sufficiente l’installazione di un misuratore interno dei Kwh di energia, ovvero dei mc di acqua consumati per la preparazione dei pasti?

 

Risposta

Si ritiene che ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per le forniture di energia elettrica ed acqua, la soluzione proposta (installazione di misuratore dedicato) permetta di determinare in modo puntuale il consumo legato all’utilizzo della mensa scolastica, attività attinente alla sfera commerciale del Comune, e pertanto sia possibile detrarre l’IVA relativa ai consumi della mensa scolastica. A tal proposito si ricorda che per gli enti non commerciali ai sensi dell’art. 19-ter del DPR n. 633/72 è ammessa in detrazione, secondo i criteri generali (art. 19) e con le relative limitazioni, riduzioni e rettifiche (artt. 19-bis - 19-bis2), soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, a condizione che le attività rilevanti ai fini dell’IVA siano gestite con contabilità distinta da quella relativa all’attività principale secondo le regole dettate dal legislatore IVA (art. 20, D.P.R. n. 600/1973). Per i costi promiscui, quali possono essere le utenze (luce, gas, telefono, ecc.), i materiali di consumo (cancelleria, materiali di pulizia, ecc.), l’acquisto e la manutenzione di arredi e attrezzature ecc., sostenuti sia per l’attività istituzionale sia per l’attività commerciale la detrazione è ammessa solo per la parte imputabile all’attività commerciale: imputazione che va effettuata all’atto della registrazione del documento di costo (ris. min. Finanze 1º ottobre 1979, n. 363789). Quanto all’imputazione degli acquisti promiscui la norma non pone alcun criterio, per cui l’ente può senza dubbio utilizzare i dati rilevati dal contatore interno (misuratore di kWh di energia). In alternativa, per quanto trattasi di criteri meno precisi rispetto al contatore dedicato, l’ente potrebbe anche seguire una delle seguenti procedure: a) ripartire l’acquisto su base analitica tra le due gestioni (es. per l’energia elettrica il numero dei locali e/o delle macchine in uso, per i costi di riscaldamento in base alla superficie radiante, per i materiali di pulizia in base alla superficie dei locali puliti, ecc.); b) adottare un criterio proporzionale (rapporto fra i corrispettivi derivanti dall’attività commerciale e le entrate complessive). Poiché i criteri di proporzionalità non sono inoppugnabili, in quanto sono il risultato della ripartizione che dipende ovviamente dai parametri, alle volte soggettivi, presi a riferimento, è opportuno ricorrere ad essi il meno possibile, cercando di eliminare al massimo i casi di congiunzione di costi.

23 novembre 2022        Fabio Bertuccioli

 

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