Applicazione degli incentivi art 113 del D.lgs 50/2016

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
05 Dicembre 2022

Desideravo sottoporvi un quesito riguardante l'applicazione degli incentivi art 113 del D.lgs 50/2016.

La mia amministrazione non ha mai avuto un regolamento sugli incentivi che quindi non sono stati mai ripartiti ed ora si sta confrontando con le rappresentanze sindacali per approvarlo.

La principale sigla (SGB) propone un regolamento che escluda dalla ripartizione dell'incentivo le P.O. che nel caso dell'ufficio tecnico sarei io solo.

Afferma che le P.O. sono già pagate a sufficienza per le responsabilità che hanno, ma ciò vale per tutte le P.O. della mia amministrazione che non sono RUP, fanno Progettazioni, Direzione dei Lavori, Collaudi, Certificati di prevenzione incendi, partecipano a commissioni, come invece faccio io solo.

A mio parere il regolamento proposto è stato scritto solo per colpire me in particolare, non ho trovato altri casi in pubbliche amministrazioni di tuta Italia. So solo che la dirigenza è esclusa..

Inoltre si vuole porre un limite economico dell'incentivo di 6.000,00 € (diverso dal 50% indicato al comma 3 dell'art.133) .

Con quali strumenti posso contrastare questa (almeno per me) errata applicazione della norma?

Allego la nota che il sindacato ha inviato a tutti i colleghi in questi giorni.

Risposta

Non spetta al regolamento individuare il personale che concorre alla ripartizione delle risorse che la legge destina, appunto, alla remunerazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni. Una volta che un dipendente è chiamato a svolgere una delle attività previste dal comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, lo stesso non può essere escluso dalla ripartizione.

Al regolamento e alla contrattazione integrativa spetta il compito di definire modalità e criteri di ripartizione. Inoltre, il limite del 50% è stabilito dalla legge e anche in questo caso al regolamento non spetta rideterminare in aumento tale limite.

L’esclusione dei titolari di posizione organizzativa, pertanto, non trova fondamento se è chiamato a svolgere una delle attività di cui sopracitate. Anche in questo caso spetta all’amministrazione, in relazione alla propria organizzazione, individuare, con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito ad uno specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche riguardano alle funzioni dei collaboratori.

D’altra parte, è lo stesso CCNL funzioni locali 21.5.2018 a prevedere che tali incentivi non sono parte della retribuzione di posizione riconosciuta ai titolari di posizioni organizzativa.

Al regolamento spetta individuare i coefficienti di ripartizione degli incentivi tra i componenti della struttura tecnico amministrativa che in quanto chiamati a svolgere le attività remunerabili con gli incentivi tecnici, non possono essere esclusi dalla ripartizione.

L’eventuale intervento del regolamento al di fuori del perimetro di operatività assegnatogli dalla legge deve essere fatto valere nelle competenti sedi giurisdizionali.

La contrattazione decentrata deve definire, in base all’art. 7, comma 4, lettera j) CCNL 21.5.2018 la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa; ciò significa che una volta determinata l’entità della retribuzione di risultato spettante in base all’esito della valutazione individuale occorre procedere alla riduzione in base ai criteri determinati in sede di contrattazione decentrata. La norma contrattuale richiamata fa riferimento ai compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, quindi anche dei titolari di posizione organizzativa e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere: a) gli incentivi per funzioni tecniche previste dall’art. 113 del Dlgs 50/2016; b) i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della legge 114/2014; c) i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge 326/2003; d) i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge 662/1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del Dlgs 446/1997; e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del Dl 437/1996, convertito nella legge 556/1996, spese del giudizio.

In tutti questi casi e negli altri previsti da ulteriori disposizioni di legge, dei compensi e delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa per lo svolgimento delle specifiche attività ivi previste si deve tenere conto nella determinazione dell’entità di retribuzione di risultato spettante. La ratio della disposizione è quella di evitare che si creino eccessive disparità di trattamento rispetto ai titolari di posizione organizzativa che non svolgono attività per le quali sono previsti specifici compensi aggiuntivi.

La contrattazione integrativa, nell’operare tale correlazione, può prevedere che la retribuzione di risultato venga corrispondentemente ridotta in relazione ai compensi erogati nel medesimo periodo per lo svolgimento di specifiche attività esplicitamente remunerate in base a disposizioni di legge fino, per esempio, al massimo di una certa percentuale della retribuzione di risultato. Si deve ritenere, infatti, che l’effetto compensatorio della riduzione della retribuzione di risultato non debba arrivare fino al punto di eliminare ogni diritto sia perché si tratta di un istituto accessorio di natura incentivante esplicitamente previsto dal Ccnl e sia perché la retribuzione di risultato è strettamente correlata alla valutazione individuale e, quindi, anche al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati al medesimo dipendente.

24 novembre 2022        Angelo M. Savazzi

 

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