MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiSi chiedono informazioni sulle riserve di posti "non convenzionali" tipo corpo diplomatico etc. Si chiede se tale riserva viene evidenziata con cartello non previsto (art 120 del regolamento) come si deve comportare un operatore di polizia ben sapendo che la concreta attuazione di tale disposizione normativa è subordinata all'approvazione delle specifiche tecniche, contenute del Regolamento di esecuzione del CdS, con riferimento alla segnaletica verticale ed orizzontale applicabile.
Si rappresenta che siamo a conoscenza che l 'utilizzo del segnale composito di cui all’art. 120, Reg. esec. CdS, (in particolare, la Fig. II.79/c) dovrà essere debitamente modificato. Se l'operatore su strada, in presenza di tale segnaletica non conforme (ai sensi art 45/1cds) è legittimato a non sanzionare segnalando all'ufficio preposto.
Il codice della strada conosce una limitata serie di fattispecie di stalli per particolari categorie di utenti, cui può essere riservata la sosta e/o la fermata.
In particolare gli articoli 6 e 7 prevedono ipotesi tipiche di sosta riservata a:
• carico e scarico di cose,
• autocaravan, in aree appositamente attrezzate,
• veicoli degli organi di polizia stradale,
• veicoli dei vigili del fuoco,
• mezzi di soccorso,
• veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria,
• servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea,
• residenti, nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e nelle zone tutelate a rilevanza urbanistica.
I Comuni possono inoltre istituire aree da destinare allo stazionamento dei taxi e ammettervi lo stazionamento dei veicoli in servizio di noleggio con conducente (NCC).
La segnaletica utilizzabile per i suddetti stalli è, come è noto, quella di cui all’articolo 120, regolamento c.d.s.
Al di fuori di queste ipotesi, non è consentito di riservate stalli di sosta e/o fermata a categorie diverse di veicoli.
Per cui, al di fuori delle casistiche suindicate, non è possibile prevedere con apposita ordinanza, di cui agli articoli 5,6,7, codice della strada, ulteriori e diversi stalli di sosta riservati.
Quindi, gli stalli di sosta riservati ai veicoli tipo corpo diplomatico non possono essere previsti con l’ordinanza di viabilità.
Si potrà eventualmente prevedere la loro istituzione mediante apposita norma inserita nel regolamento di polizia urbana: ovviamente, non potrà prevedersi la sanzione accessoria della rimozione del veicolo non autorizzato.
Per quanto riguarda la segnaletica verticale utilizzabile, l’eventuale norma inserita nel regolamento di polizia urbana potrà prevedere l’utilizzo della segnaletica di cui all’articolo 120, regolamento di esecuzione c.d.s.: dovrà essere individuato uno specifico pittogramma o eventuale specifica dicitura che individui chiaramente che quello stallo è riservato ad una specifica categoria di veicoli.
Per quello specifico stallo la sanzione sarà quella prevista dal regolamento di polizia urbana, e non quella prevista dall’articolo 7, codice della strada.
Se nulla viene previsto dalla regolamentazione comunale, non è in alcun modo possibile procedere con sanzione, considerato che l’articolo 7, codice della strada, non contempla tale tipologia di spazio riservato di sosta.
25 novembre 2022 Marco MASSAVELLI
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2381, sintomo n. 2454
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
ANCI – 29 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: