La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiÈ stato firmato il contratto funzioni locali in data 16/11/2022, liquideremo gli arretrati nel mese di gennaio 2023, con riferimento alla tassazione, si chiede se anche gli arretrati relativi all'anno 2022 potranno essere assoggettati a tassazione separata.
Con risposta (n. 172/2022 del 6.4.2022) ad uno specifico interpello l’agenzia delle entrate ha espresso la propria posizione in merito a quanto riportato nel quesito.
Preliminarmente è stato precisato che con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa. Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Secondo l’Agenzia “l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi <<fisiologica>> rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi”.
Inoltre, la tassazione separata è automatica quando l’erogazione avviene ex post per effetto “leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti”, mentre invece devono essere verificate le ragioni del ritardo quanto è determinato da circostanze di fatto. Nel caso prospettato dal quesito si rientra pienamente nell’ipotesi di somme dovute per effetto dell’entrata in vigore di un nuovo contatto collettivo.
Si esprimono invece perplessità sulla scelta di erogare gli arretrati contrattuali nel mese di gennaio 2023 considerato che l’art. 2 del CCNL 16.11.2022 dopo avere stabilito che gli effetti del contratto “decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione” precisa al terzo comma che “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione”. Per cui non vi sono dubbi circa il fatto che gli arretrati debbano essere erogati a dicembre. Peraltro, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate le differenze retributive 2022 dovrebbero essere considerate, se erogate nel 2022, conguagli retributivi e non arretrati e, quindi, dovrebbero rientrare nella tassazione ordinaria.
Gli enti devono rideterminare il fondo 2022 per tenere conto del riallineamento dei valori delle progressioni economiche orizzontali nonché delle maggiorazioni delle indennità di turno da erogare, a titolo di arretrato, sempre a dicembre 2022, in sede di pagamento degli arretrati previsti dal CCNL 2019-2021.
28 novembre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5087, sintomo n. 5197
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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