Non si può intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza modificare anche la decorrenza delle progressioni economiche
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiI dipendenti che hanno ricevuto le progressioni orizzontali con decorrenza 1 gennaio 2020 possono partecipare all'assegnazione di PEO con decorrenza 1 gennaio 2022?
L’art. 16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 prevede che “Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”.
Ad ultronea riprova, nel parere CFL100 del 29 Settembre 2020, che conferma orientamenti applicativi ormai consolidati, l’Aran ha specificato che “il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa (…)”.
Pertanto, si può concludere che i dipendenti che hanno avuto attribuita la progressione orizzontale con decorrenza dal 1 gennaio 2020 possono partecipare all'assegnazione di progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1 gennaio 2022.
30 novembre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5110, sintomo n. 5220
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 14 gennaio 2025 – CFL263
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 14 gennaio 2025 – CFL264
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