Notifica ritirata dalla madre al posto dell'intestatario assente

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
09 Dicembre 2022

Il Comune ha inviato una raccomandata per notifica ex art.140, la quale non è stata ritirata dall'intestatario, assente, ma dalla madre che risulta residente in un altro nucleo familiare. Si chiede se la notifica può essere considerata valida ed efficace.

Risposta

Viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art. 139 c.p.c. a mente del quale, per quanto di interesse: “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

In giurisprudenza si sono registrati, nel corso del tempo, orientamenti non univoci sulla regolarità della notificazione al familiare non convivente.

In particolare, a fronte di alcune pronunce secondo cui “non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, 17 aprile 2015, n. 7830; id. ordinanza 5 aprile 2011, n. 7750) deve prendersi in esame un indirizzo più aperto e sostanzialista in forza del quale “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c. non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, 11 aprile 2012, n. 5729; id. sez. trib., 22 aprile 2010, n. 9590).

Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017). Peraltro, questa giurisprudenza trova applicazione sul presupposto che il luogo della ricezione coincida con la residenza od il domicilio del destinatario, elemento che, ove contestato dall'interessato, deve essere accertato dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Secondo tale orientamento, quindi, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo; l’operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.

Seguendo tale orientamento, la circostanza che nella residenza del destinatario fosse presente, al momento della notificazione dell’atto, il parente è suscettibile di costituire elemento sufficiente a sostanziare la regolare notificazione da parte dell’Amministrazione, fatta salva la prova contraria per vincere la presunzione di avvenuta consegna dell'atto al destinatario, consistente nella dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza della madre in casa del figlio (che è circostanza non coincidente, di per sé, con la non convivenza – Cass., sez. Terza, ordinanza n.20275 del 15/07/2021).

Per completezza, si specifica che non è richiesto, in questi casi, l’avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa. Tale adempimento opera infatti nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c.

2 Dicembre 2022          Elena Conte

 

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