Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiCon riferimento ai costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., impiegati promiscuamente in quanto le loro prestazioni sono riferibili sia all’attività commerciale sia a quella istituzionale e per i quali è necessario procedere al calcolo del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti, si chiede:
Secondo quanto disposto dall’art. 10-bis del D.lgs. 446/97 , è consentito ai fini IRAP alle Amministrazioni pubbliche che esercitano attività commerciali la possibilità di optare per un regime misto, che consente di abbinare al metodo retributivo previsto per le attività istituzionali quello cosiddetto “contabile”, disciplinato all’art. 5 dello stesso Decreto legislativo, per le sole attività commerciali, metodo quest'ultimo che permette di determinare la base imponibile e di calcolare l’Irap in modo analogo a quanto previsto per le imprese private.
L’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10‐bis, comma 2, ha come conseguenza diretta per l’Ente Locale il dover determinare l’Irap secondo due diverse basi imponibili:
‐ una, valida per le attività istituzionali di natura non commerciale, sulla quale si applica il metodo retributivo sull’ammontare delle retribuzioni erogate ogni mese;
- l’altra, per le attività considerate commerciali ai fini Iva, attraverso il metodo contabile dell'art. 5, del Decreto Irap.
Ai sensi dell’art.10-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile relativa alle attività commerciali è determinata ai sensi delle disposizioni dell’art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati, non specificamente riferibili alle attività commerciali, per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi delle attività commerciali e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Pertanto, per i costi relativi a dipendenti, collaboratori coordinati continuativi ecc., le cui prestazioni siano riferibili sia all’attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà procedere all’effettuazione di detto rapporto.
In base al risultato di tale rapporto andranno indicati i costi “quota parte” da indicare nel quadro IK.
La sezione II , del quadro IK – Amministrazioni e enti pubblici - del modello IRAP va compilata dalle amministrazioni pubbliche che svolgono anche attività commerciali .
Nel rigo IK20 va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in Italia ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010, allorché ricorrano le condizioni previste dalla citata norma.
• in colonna 2, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), numero 1). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale;
• in colonna 3, le spese relative agli apprendisti e ai disabili impiegati nel periodo d’imposta, questi ultimi come definiti dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ovvero dall’articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cfr. risoluzione n. 142/E del 26 novembre 2004), anch’esse integralmente deducibili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), numero 5).
• in colonna 4, le spese relative al personale impiegato nel periodo d’imposta con contratto di formazione lavoro deducibili ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), numero 5);
• in colonna 5, l’ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’articolo 11, comma 4-octies.
• in colonna 6, l’importo complessivo di tali deduzioni. Se i redditi dei ricercatori e dei docenti, i contributi e le spese suddette riguardano soggetti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.
Riuscire a spiegare con una risposta ad un quesito come si effettua il calcolo del quadro IS è un compito molto complesso.
La deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/1997) è riconosciuta ai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia:
· società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., cooperative, mutue assicurazioni, ecc.) ed enti commerciali;
· imprese individuali e società di persone (s.n.c., s.a.s.) incluse le società semplici; per tali soggetti la deduzione spetta a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato;
· banche ed altri enti / società finanziari;
· imprese di assicurazione;
· lavoratori autonomi, sia in forma individuale che associata;
· produttori agricoli, esclusi quelli in regime di esonero (volume d’affari annuo < € 7.000).
Come evidenziato nella circolare 9 giugno 2015, n. 22/E, la deduzione:
a) in assenza di specifica esclusione, spetta anche alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle cd. “public utilities”;
b) non spetta ai soggetti la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo (ex artt. 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997), ossia:
· enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale;
· Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici
La deduzione è riconosciuta in misura pari alla differenza tra il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni previste a fronte dell’impiego di tale personale. I costi dei dipendenti a tempo “indeterminato” diventano così interamente deducibili IRAP.
In particolare, occorre:
· determinare “prioritariamente” le deduzioni previste dai commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4- quater;
· dedurre l’eventuale costo del personale “eccedente” rispetto a tali deduzioni.
La deduzione in esame è ammessa, nei limiti del 70% (100% per il 2018 o per il periodo d’imposta “a cavallo” 2018-2019 per i soggetti “non solari”) della differenza prevista nel citato comma 4-octies, calcolata – per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta – a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (art. 1, comma 73, della legge n. 208/2015).
Nel calcolo delle deduzioni si applicano le regole “ordinarie” previste dall’IRAP, ossia:
· il ragguaglio ad anno dei componenti positivi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore a 12 mesi ai fini della deduzione ex comma 4-bis.1;
· la previsione secondo cui l’importo delle deduzioni di cui ai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può superare il limite rappresentato dal costo del lavoro.
Nel rigo IS7, colonna 1, va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’art. 11, comma 4-octies.
Nella colonna 3, del rigo IS7, va indicato l’importo della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all’art. 11, comma 4-octies. Nella colonna 2, del rigo IS7, va indicata la quota della deduzione fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 3, del medesimo rigo.
5 dicembre 2022 Federico Gavioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4369, sintomo n. 4425
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