La Legge 20 maggio 2016, n. 76, che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Nel successivo comma 37 si prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
Alla luce delle richiamate disposizioni, l’attività degli ufficiali d’Anagrafe riguarderà, quindi, l’iscrizione/cancellazione delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza tra queste due persone maggiorenni ed il rilascio delle relative certificazioni.
L’eventuale designazione di rappresentante con poteri pieni o limitati prevista dal comma 40 non dovrà essere resa certamente all’ufficiale d’anagrafe che ha registrato la convivenza di fatto ma dovrà, essere presentata ove richiesta in forma scritta, con firma autografa (l’autentica di firma non è prevista) come previsto dal comma 41.
Anche l’eventuale nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno (prevista al comma 48) dovrà essere richiesta al Tribunale presentando, se richiesto, il certificato di convivenza di fatto.
5 dicembre 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2389, sintomo n. 2416