Procedura di riequilibrio finanziario e costituzione dell’ufficio di staff
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiNella richiesta di costituzione di convivenza di fatto, a questo ufficio viene chiesto di applicare e registrare ufficialmente quanto sancito dall’articolo 1 comma 40 della l.76/2016 ("Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”).
Viene chiesto anche di registrare la volontà di applicare il comma 48 in caso di necessità (designazione del convivente di fatto come tutore).
Si chiede pertanto se sia possibile ricevere tali dichiarazioni ed eventualmente secondo quali modalità specifiche debbano essere gestite le designazioni.
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Nel successivo comma 37 si prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
Alla luce delle richiamate disposizioni, l’attività degli ufficiali d’Anagrafe riguarderà, quindi, l’iscrizione/cancellazione delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza tra queste due persone maggiorenni ed il rilascio delle relative certificazioni.
L’eventuale designazione di rappresentante con poteri pieni o limitati prevista dal comma 40 non dovrà essere resa certamente all’ufficiale d’anagrafe che ha registrato la convivenza di fatto ma dovrà, essere presentata ove richiesta in forma scritta, con firma autografa (l’autentica di firma non è prevista) come previsto dal comma 41.
Anche l’eventuale nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno (prevista al comma 48) dovrà essere richiesta al Tribunale presentando, se richiesto, il certificato di convivenza di fatto.
5 dicembre 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2389, sintomo n. 2416
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza 11 aprile 2025, n. 232, pubblicata il 7 maggio 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34205
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