Debiti fuori bilancio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
12 Dicembre 2022

In riferimento ad Avviso PNRR, qualora, dopo aver contrattualizzato con un Fornitore ed eseguito il progetto, emergesse in sede di asseverazione la non finanziabilità dell'intervento per cause non dipendenti dal fornitore, si configurerebbe un Debito Fuori Bilancio? Si potrebbero utilizzare le risorse già a bilancio per altre finalità analoghe? Se, si, come si potrebbe procedere?

Risposta

I debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi, consistenti nel pagamento di una determinata somma di denaro, assunte o comunque sorte in assenza di regolare impegno di spesa: poiché nel caso indicato nel quesito l’impegno risulta a suo tempo assunto (essendo stato “contrattualizzato con un Fornitore ed eseguito il progetto”) la fattispecie evidenziata non configura un debito fuori bilancio; tenendo poi conto che i finanziamenti del PNRR vengono di norma erogati dopo che l’ente attuatore ha sostenuto le corrispondenti spese, gli stessi rappresentano dei contributi “a rendicontazione” nella accezione prevista dal paragrafo 3.6, lettera c), del principio contabile applicato n. 4/2.

Tanto premesso, si evidenzia che la emersione successiva della non finanziabilità dell’intervento comporta il venir meno dell’accertamento della corrispondente entrata (accertamento effettuato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge n. 108/2021) e quindi del finanziamento che assicurava la copertura finanziaria della spesa nel frattempo sostenuta, così determinando una situazione di squilibrio nei conti dell’ente: al fine di ovviare a tale squilibrio sarà necessario prevedere in bilancio, in sostituzione della entrata non più riconosciuta, una diversa entrata idonea ad assicurare la copertura della spesa in questione.

Qualora risultino già previste in bilancio delle risorse, rientranti nella esclusiva disponibilità dell’amministrazione, destinate ad altre finalità, le stesse potranno essere destinate al finanziamento del progetto già realizzato mediante apposita deliberazione consiliare, in sostituzione della precedente destinazione.

Si tenga conto infine che per le variazioni di bilancio connesse ai sopra accennati provvedimenti di riequilibrio trova applicazione il limite temporale del 30 novembre (articolo 175, comma 3, del TUEL).

3 dicembre 2022           Ennio Braccioni

 

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