Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiQuesto Ente ha una dipendente in servizio dal 01/04/1981 nata il 23/06/1960 il prossimo 01/02/2023 avrà 41 anni e 10 mesi di contributi e potrebbe accedere al pensionamento in via ordinaria. L'Ente in caso di inerzia della dipendente deve porla in quiescenza oppure la stessa può continuare a lavorare fino ai 67 anni?
Pur avendo raggiunto i requisiti per la c.d. pensione “anticipata”, cioè con 41 anni e 10 mesi di servizio, cui si aggiunge il rispetto della finestra di fuoruscita pari a tre mesi, la dipendente non è obbligata a presentare domanda di pensionamento. L’Amministrazione, invece, ai sensi della Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 19.02.2015, ha l’obbligo di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al raggiungimento del limite di età “ordinamentale” per i dipendenti della pubblica amministrazione. Tale limite è fissato in 65 anni di età in presenza di avvenuta acquisizione del diritto alla pensione per limiti di servizio.
In questo caso, pertanto, qualora la dipendente non decidesse di richiedere il pensionamento, potrà rimanere in servizio fino al raggiungimento dei 65 anni di età. Sarà opportuno che l’Amministrazione renda note le proprie intenzioni, con congruo anticipo, almeno 6 mesi, alla dipendente, tramite l’adozione di un atto ufficiale da notificare all’interessata.
5 dicembre 2022 Cristoforo Di Lorenzo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5129, sintomo n. 5239
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: