Blocco autorizzazioni NCC

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
12 Dicembre 2022

Blocco autorizzazioni NCC: il rilascio delle autorizzazioni NCC è impedito dalla legge ormai dalla fine del 2018, legato all’attivazione del Registro Elettronico Nazionale che doveva avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Si chiede se è possibile oggi rilasciare licenze NCC a seguito di bando pubblico.

Risposta

Per predisporre un bando occorre la previsione di un contingente che potrebbe essere definito, nel suo contenuto e nel rispetto della normativa di settore, aprendo una concertazione anche con gli stakeholders e facendolo approvare, poi, con delibera di giunta comunale. Lo stesso organo di giunta potrebbe indicare, come atto di indirizzo, l’opportunità di procedere alla redazione del bando, nonché i suoi criteri ai fini della formazione della graduatoria. Al riguardo, il dirigente provvederebbe a redigere il bando, approvandolo insieme alla modulistica e dando seguito alla procedura pubblica.

Senonché occorre richiamare all’attenzione che, formalmente, si è ancora nella fase di divieto del rilascio autorizzazioni NCC per cui anche se la procedura selettiva fosse avviata e conclusa si ricadrebbe nell’impossibilità di assegnare “l’autorizzazione” ai vincitori del bando.

Sul punto, la ricostruzione normativa sommaria è quella riportata di seguito:

  • con decreto-legge 14/12/2018, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in vigore dal 13/02/2019), sono state apportate modifiche alla disciplina dell’esercizio dell’attività di NCC. In particolare, con l’art. 10-bis del decreto-legge citato è stata prevista l’istituzione, presso il “Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Inoltre, è stato previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante
  • con Decreto dirigenziale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti” sono state definite le specifiche tecniche del registro di cui trattasi e la data di operatività del registro fissata al 02/03/2020;
  • Inoltre, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti n. 86 del 20/02/2020, avente ad oggetto: “Decorrenza dell’efficacia del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12”, è stato disposto che l’efficacia del precedente decreto dirigenziale n. 4/2020 e l’adempimento degli obblighi da esso previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ovvero del decreto ministeriale che determinerà le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico di cui all’art. 11, comma 4 della legge n. 21/1992.

Ad oggi, non risulta che sia stato adottato il decreto ministeriale disciplinante le specifiche tecniche del foglio di servizio e, di conseguenza, non è divenuto efficace il Decreto dirigenziale n. 4 del 19/02/2020, rubricato “registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti”.

Ciò detto, potrebbe accadere che il Comune possa ricevere un’istanza sollecitatoria ad aprire il bando di cui al quesito e, a fronte del suo diniego a procedere motivato con le argomentazioni sopra riportate, i suoi atti potrebbero essere impugnati innanzi al competente TAR, come già peraltro accaduto in Basilicata.

5 dicembre 2022           Elena Conte

 

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