Comunicazione Ader rimborso spese per le procedure esecutive poste in essere
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiIn merito alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità, da notificare ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si chiede se la notifica si perfezioni anche qualora la raccomandata dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale non venga recapitata perché il destinatario risulta "sconosciuto/trasferito/irreperibile".
La comunicazione di avvio del procedimento non deve essere notificata, essendo necessario e sufficiente che venga trasmessa a mezzo raccomandata A.R.
Precisato questo, sarebbe importante che l’ufficio postale segua il meccanismo della compiuta giacenza, che fa scattare la presunzione di conoscenza o conoscibilità della comunicazione, come da autorevole orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI - 9 marzo 2011 n. 1468 - “Si realizza, quindi un sistema che, sia nei casi di consegna diretta, sia a mezzo del succedaneo avviso di giacenza in caso di mancato diretto recapito per assenza del destinatario, è idoneo a rendere edotto l’interessato che, in ogni caso, versa in condizione, ove si allontani dallo stabile luogo di residenza, di approntare strumenti minimi per essere informato o per verificare l’esistenza di comunicazioni a lui indirizzate”).
Tuttavia, quand’anche non sia stata seguita la procedura della compiuta giacenza, si ritiene che la raccomandata sia stata validamente inviata e che la dicitura “sconosciuto/trasferito/irreperibile” non infici la validità del procedimento, che deve, comunque, essere curato con particolare attenzione, disponendo accertamenti ripetuti ed opportunamente intervallati, finalizzati a verificare l’assoluta e totale scomparsa della persona da almeno un anno. Il provvedimento finale di cancellazione deve, invece, essere notificato.
6 dicembre 2022 Liliana Palmieri
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