Elaborazione degli fpv prima dell'approvazione del bilancio di previsione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Dicembre 2022

Mi domandavo se è corretto elaborare gli fpv prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Io li ho sempre fatti perché altrimenti, a gennaio febbraio marzo 2023, non possono andare avanti con le opere, avendo tutto l'accertamento nel 2022 e non ancora impegnato nulla nel 2022.

La variazione di esigibilità però si fa al 31.12.2022 ma se approvo adesso gli schemi di bilancio (senza fpv) posso elaborarli prima dell'approvazione del bilancio di previsione in modo che l'ufficio tecnico non sia bloccato fino al rendiconto?

Risposta

La conservazione delle spese di investimento per lavori pubblici, da effettuare mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato, non è rimessa ad una autonoma valutazione di opportunità dell’Ente, ma è consentita nei casi espressamente previsti dal principio contabile applicato n. 4/2, quale risulta al riguardo modificato dal decreto del MEF del 1° marzo 2019 (c.d. decimo decreto correttivo).

In primo luogo, ricordato che a norma del paragrafo 5.3.14 del suddetto principio contabile gli stanziamenti per lavori pubblici sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa (per essere via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti o le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento), si evidenzia che la "prenotazione” della spesa consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato (paragrafo 5.4.11).

Inoltre la costituzione del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici è consentita anche in assenza di una prenotazione di spesa: il paragrafo 5.4.9 del ripetuto principio contabile richiede a tal fine che siano obbligatoriamente verificati due presupposti (l’entrata deve essere accertata per l’intero importo della spesa e l’intervento deve risultare inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici) oltre ad una delle restanti tre condizioni elencate nel medesimo paragrafo alla lettera c) (spese del quadro economico impegnate anche parzialmente), alla lettera d) (attivazione delle procedure per affidamento della progettazione successiva al primo livello) e alla lettera e) (attivazione delle procedure di affidamento dei lavori nell’esercizio successivo alla validazione del progetto).

La costituzione del fondo pluriennale vincolato nei casi sopra ricordati può essere effettuata nel corso dell’esercizio, e le corrispondenti variazioni di bilancio vengono disposte con determinazione del responsabile del servizio finanziario (o del responsabile della spesa, se previsto dal regolamento dell’ente) a norma dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del TUEL, che attribuisce alla competenza dirigenziale le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il F.P.V. e gli stanziamenti correlati, in termini sia di competenza che di cassa; anche in tali casi va utilizzata la funzione di variazione di esigibilità, che richiede la data (di lavoro) del 31 dicembre solamente nel caso in cui si proceda a tale variazione dopo la chiusura dell’esercizio (come ad esempio in occasione del riaccertamento ordinario dei residui).

In assenza delle condizioni sopra ricordate le entrate accertate ma non impegnate nell’esercizio andranno a confluire nell’avanzo di amministrazione, disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento nel successivo esercizio.

9 dicembre 2022           Ennio Braccioni

 

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