Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAbbiamo una dipendente trasferitasi per mobilità a settembre 2022 proveniente dal comparto Sanità. Con l'applicazione dei due nuovi contratti (Sanità e Funzioni Locali) si è generata una differenza retributiva annua (esclusa tredicesima) di circa 700,00 euro, che la dipendente prenderà in meno a seguito della mobilità.
Si chiede se è possibile erogare questa differenza sotto forma di assegno ad personam?
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere n. 27149/2021, ha chiarito che, in caso di mobilità volontaria, non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell’amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorché a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza.
Ciò è previsto dall’art. 30, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001.
12 dicembre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5153, sintomo n. 5263
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 18 febbraio 2025
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