Acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero divenuto maggiorenne ex art. 4, comma 2, Legge n. 91/92
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino italiano richiede il rilascio del certificato di nascita della figlia, cittadina italiana, per il riconoscimento della seconda cittadinanza thailandese alla stessa.
Richiede inoltre un certificato che attesti la cittadinanza della madre della bambina, cittadina thailandese.
Si chiede quali certificati possono essere rilasciati in casi simili.
Il conferimento o riconoscimento o elezione di una cittadinanza straniera da parte di un cittadino italiano (o anche straniero) è competenza esclusiva dello Stato del quale il cittadino intende ottenere la cittadinanza. Pertanto sarà l’autorità pubblica dell’altro Stato che indicherà quale sia esattamente la documentazione necessaria.
Ora, se la nascita è avvenuta in Italia, il genitore potrebbe richiedere, come previsto dall’articolo 107 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il rilascio di una copia integrale dell’atto di nascita della figlia, solamente in questo tipo di documento compare la cittadinanza posseduta dei genitori nel momento della nascita della bambina.
Se la nascita è avvenuta all’estero e l’atto è stato trascritto nei registri dello stato civile occorre verificare se la cittadinanza dei genitori è indicata nell’atto straniero e se è stato riportato in sede di trascrizione.
Ricordo che il rilascio di tale documento di stato civile deve essere motivato ed il rilascio è consentito al portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta. Con tale precisazione si ritiene che i limiti al rilascio della copia integrale vengono posti anche nei confronti della persona a cui l’atto si riferisce, a quello dei minori nei confronti dei genitori o tutore, o a quelli dei parenti più diretti nel caso in cui l’interessato fosse deceduto.
L’ufficiale d’anagrafe, qualora la madre sia residente, potrebbe rilasciare un certificato di possesso della cittadinanza straniera come previsto dall’articolo 33 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che riporta “Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.”
Il dato relativo alla cittadinanza straniera rientra nella categoria “ogni altra informazione ivi contenuta” e anche se non prevista nella lista dei certificati rilasciabili da ANPR, potrà essere certificato creando un certificato ad hoc che potrà essere del seguente tenore:
L’UFFICIALE D’ANAGRAFE
Visto l’articolo 33 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
Visti gli atti d’ufficio presenti in ufficio;
CERTIFICA
che la sig.ra XY al momento dell’iscrizione anagrafe ha presentato documentazione comprovante il possesso della cittadinanza thailandese.
Ovviamente se non è residente nulla potrà certificare.
Infine ricordo che il possesso o meno di una cittadinanza può avviene anche tramite esibizione del passaporto da parte del cittadino.
12 dicembre 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2402, sintomo n. 2429
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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