Soccorso anziani ricoverati in ospedale per i quali i familiari si sono disinteressati

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
15 Dicembre 2022

Recentemente si sono verificati due casi di anziani ricoverati in ospedale per i quali i familiari si sono disinteressati adducendo vari motivi. Le strutture sanitarie hanno richiesto l'intervento del comune o per il collocamento presso Rsa o per un 'assistenza sanitaria. Il comune ritiene che, salvo il caso di anziano privo di familiari, l'obbligo di provvedere al collocamento presso rsa o all'assistenza domiciliare compete ai familiari, intervenendo il comune solo per eventuali integrazioni di retta o servizi di assistenza domiciliare. E’ corretto?

Eventuali abbandoni andrebbero segnalati dalle strutture sanitarie all'autorità competente (giudiziaria) sia per eventuali rilievi penali che per la nomina di amministratore di sostegno che dovrebbe occuparsi dell'anziano abbandonato? Si chiede cortesemente quale sia la corretta procedura.

Risposta

Come è noto, l’assistente sociale territoriale compie una prima valutazione della situazione di bisogno al fine di avviare la persona anziana

o alla rete dei servizi socio-assistenziali, di cui fanno parte, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

  • fornitura pasti a domicilio;
  • assistenza domiciliare;
  • telesoccorso;
  • inserimento in una “comunità alloggio”;
  • sostegno economico (contributi ordinari o straordinari, integrazione retta per fruizione di strutture diurne o residenziali, esenzioni ticket).

o alla rete dei servizi integrati socio-sanitari, una volta effettuata la valutazione multidimensionale da parte dell’”unità di valutazione geriatrica”, di cui fanno parte le seguenti prestazioni:

  • assegno di cura;
  • inserimento in centro diurno;
  • inserimento in una casa residenza anziani.

Il servizio di assistenza sociale è inoltre rivolto anche alle persone anziane che si trovino in condizione di bisogno socio-assistenziale, socio-sanitario e/o economico, che non riceva una risposta a livello della rete familiare, e a persone anziane straniere, in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel comune interessato.

Ciò detto, per usufruire dei pasti a domicilio, del servizio di assistenza domiciliare e del telesoccorso è prevista una partecipazione al costo del servizio calcolata in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente. Per l’inserimento in centro diurno, in una casa residenza anziani e in una comunità alloggio è previsto il pagamento di una retta giornaliera.

Tanto chiarito, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di indicare che (cfr. Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 448/16 pubblicata il 15.3.16, sentenza n. 1625 del 27.06.2018 del Tribunale di Vicenza) il recesso inviato dal parente stretto di un anziano aveva privato di efficacia il suo impegno, condannando il Centro Servizi alla restituzione di quanto era stato versato in esecuzione del provvedimento monitorio. In altre parole, se l’anziano ricoverato non è più in grado di sostenere il costo della retta della RSA con mezzi propri, i famigliari non possono essere obbligati al pagamento e sussiste la legittimazione della casa di riposo ad agire nei confronti del Comune in caso di rette non pagate, data la natura del Comune di soggetto “previamente informato” del ricovero ex art. 6, IV comma, della Legge n. 328/2000. Detto in altri termini, la semplice esistenza di familiari tenuti agli obblighi alimentari o che abbiano firmato un impegno contrattuale con la casa di riposo in presenza di condizioni di reddito limitato non esclude, di per sé, l’obbligo per il Comune. Secondo i giudici di merito un anziano ha diritto alla prestazione socio assistenziale da parte del Comune essendo persona in stato di bisogno:

  • in quanto soggetto in condizioni di reddito limitato che non consentono di far fronte al pagamento della retta di ricovero;
  • in quanto soggetto per il quale si rende necessario il ricovero stabile preso RSA perché soggetto ultrasessantacinquenne non autosufficiente e, quindi, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 3, comma II ter, del D.lgs. n. 109/1998.

Sul punto si aggiunga che l'articolo 25 della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che "ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".

Sotto un altro profilo, molto spesso accade che, per le persone che non hanno più un cerchio familiare di sostegno, le difficoltà di soggetti a rischio non vengono censite e non vi è la possibilità avere soggetti legittimati in grado di intervenire. Per questo motivo la norma codicistica prevede che possa sussistere anche l’intervento degli uffici comunali: infatti, sono legittimati alla proposizione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno anche «i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona», ai sensi del 3° comma dell’art. 406 c.c.

Si specifica che il dato normativo non fa conseguire l’attribuzione della legittimazione al ricorso e del dovere di informativa al magistrato del pubblico ministero anche in capo ai singoli operatori, salvo il dovere di costoro, in ragione della rispettiva funzione, di informare i propri superiori e, comunque, salva la facoltà, propria di ciascun cittadino, di informare il pubblico ministero. In ogni caso, il rinvio operato all’art. 417 c.c. dalla norma in esame fa sì che legittimato all’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno sia pure il pubblico ministero.

In definitiva, con specifico riferimento al quesito, è possibile identificare i seguenti interventi necessari dell’assistente sociale:

  • svolge una funzione di sostegno alle famiglie nel valutare l’opportunità di attivare la protezione giuridica e qual è l’istituto più opportuno;
  • sollecita le famiglie verso l’assunzione delle proprie responsabilità e svolge funzione di accompagnamento tecnico nella fase di attivazione del ricorso per chi ha meno competenze;
  • interviene nella scelta dell’AdS con azioni di sostegno alla famiglia perché lo individui tra i parenti, conoscenti e amici;
  • svolge attività di mediazione famigliare per risolvere conflitti interni alla famiglia e per far convergere la scelta dell’AdS verso una persona accettata da tutti;
  • svolge una funzione di supporto all’AdS nominato per una sua adeguata interazione con il Giudice;
  • valuta l’opportunità dell’azione d’ufficio per persone in carico al servizio che non hanno famigliari in grado di farsene carico; in questo ambito: l’assistente sociale informa i responsabili, gestisce l’istruttoria, raccoglie i documenti, produce la relazione sociale, prepara gli atti, segue l’iter e presenzia all’udienza direttamente o su delega del responsabile in relazione alla notificata del decreto di fissazione dell’udienza stessa;
  • mette in moto attività per il reperimento e formazione di AdS per persone sole, per evitare che i Giudici affidino il ruolo di AdS ai responsabili delle istituzioni. Infatti accanto ad una persona fragile vi dovrebbe essere una persona e non un’istituzione che meglio garantisce la necessaria prossimità;
  • quando l’assistente sociale è inserito in un servizio per la gestione delle amministrazioni di sostegno svolge tutte le funzioni di AdS attribuite dal Giudice con il decreto di nomina;
  • quando l’assistente sociale è inserito in un servizio per la protezione giuridica delle persone fragili svolge funzioni di monitoraggio, coordina le interazioni con altri organismi pubblici e privati, coopera alla programmazione e gestione degli interventi;
  • monitora l’attività dell’AdS e segnala al Giudice eventuali inadempienze che recano pregiudizio al beneficiario.

Si aggiunga, in conclusione, che con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che lasciare da solo un genitore anziano può costituire un’ipotesi di abbandono di persone incapaci e, di conseguenza, può configurare la violazione dell’art. 591 del codice penale ove lo stesso versi in condizioni di grave incapacità fisica o mentale. Ovviamente, deve essere dimostrata l’incapacità del soggetto debole di badare a se stesso, dato che non vi è la presunzione assoluta di incapacità per la vecchiaia, non considerata una condizione patologica ma solo fisiologica.

12 dicembre 2022         Elena Conte

 

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