Ripartizione incentivi ex art 113 d.lgs. 50/2016 fra RUP avvicendati

Risposta del Dott. Pietro Salomone

Quesiti
di Salomone Pietro
16 Dicembre 2022

Nel caso in cui il RUP sia cambiato nel tempo rispetto allo stesso lavoro pubblico, quale criterio seguire per il riparto degli incentivi ex art 113 fra il vecchio e il nuovo RUP? Uno ha seguito tutta la fase della programmazione e progettazione della gara, poi è andato via ed è subentrato un nuovo RUP dalla fase di stipula del contratto per tutta l'esecuzione.

Il regolamento non dice nulla. Come si dividono gli incentivi tra i due RUP in questo caso?

Risposta

Non esiste un criterio dettato dalle norme. Una possibile soluzione è ripartire gli incentivi in funzione alla durata della nomina di ciascun RUP. Ad esempio se l’importo è di 1000 euro ed il RUP1 ha avuto la nomina per 40 giorni ed il RUP2 per 60 si può ripartire l’incentivo nel seguente modo: 1000 euro: 100 giorni = 10 euro/giorno. Il RUP1 sarà riconosciuto l’importo di 400 euro ed al RUP2 l’importo di 600 euro.

Questa ipotesi sopra descritta può essere un criterio ma si possono decidere diversi criteri che siano più aderenti al caso specifico.

E’ consigliabile indicare nel regolamento comunale di ripartizione degli incentivi art.113 del Codice, la modalità di ripartizione dell’incentivo nei casi particolari di cambio nomine di figure all’interno della procedura di appalto. L’indicazione nel regolamento comunale consente di stabilire a monte un criterio di ripartizione unico per tutte le situazioni similari, per evitare di incorrere in modalità operative differenti, di ripartizione del fondo, in funzione del modus operandi dei vari uffici.

Ricordiamo che, con deliberazione n. 72/2019 la Corte dei Conti, Sezione Veneto, subordina l’incentivabilità delle funzioni tecniche all’adozione di un regolamento interno, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e alla costituzione del fondo non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara.

Inoltre, secondo quanto previsto dal TAR Lazio, Roma, sez. I, 30 giugno 2021, n. 7716, l’adozione del regolamento è necessaria e strumentale ai fini dell’erogazione dei compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni Amministrazione.

12 dicembre 2022         Pietro Salomone

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2405, sintomo n. 2478

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