Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiedono le seguenti informazioni concernenti i certificati rilasciati dall’argentina:
Qualora il certificato riporti esplicitamente il periodo di validità, è a tale periodo che, ovviamente, occorre far riferimento; in linea generale, in mancanza di disposizioni specifiche, trova applicazione la regola generale dei sei mesi, prevista dall’art. 41 comma 1 d.P.R. n. 396/2000, a meno che non si tratti di certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni che hanno validità illimitata (es. il certificato di morte).
Sempre in linea generale, si precisa che tali indicazioni non possono essere sempre rispettate poiché in alcuni casi il certificato esibito è l’unico esemplare che viene rilasciato; in altri casi esistono delle motivazioni oggettive che impediscono o rendono praticamente impossibile ottenere un certificato più recente. Per tale motivo, in mancanza di una regolamentazione esplicita nell’ambito dell’ordinamento di stato civile, l’ufficiale di stato civile dovrebbe valutare la situazione concreta, poiché in astratto è difficile, in mancanza di norme ad hoc, dare una risposta incontrovertibile.
Può essere utile chiedere al consolato italiano in Argentina quali sono le regole di validità dei certificati Argentini; in ogni caso, se è il consolato a trasmettere il certificato, si dà per scontato che questi abbia provveduto a valutarne ed accertarne la validità.
Quanto al secondo quesito, occorre fare riferimento alla circolare n. 77 del 7 luglio 2022 del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, avente ad oggetto “Repubblica Argentina. Atti di stato civile in formato digitale”.
Tale circolare è corredata di due allegati contenenti rispettivamente la nota dell’Agid sugli atti di stato civile in formato digitale (allegato 1) e la nota del consolato argentino a Roma relativa alla verifica della Apostille o legalizzazione (allegato 2) e informa che le province argentine che attuano la nuova procedura hanno convertito in formato digitale tutti gli atti di stato civile di pertinenza, sui quali viene apposta, ai fini della loro trascrizione all'estero, l'apostille elettronica (c.d. e-Apostille).
Occorre tuttavia tener presente, come specificato dall’Agid che il servizio web reso disponibile dalle Autorità argentine consente di verificare unicamente le apostille elettroniche rilasciate a partire dal 15 aprile 2019.
Pertanto, sono ricevibili gli atti argentini, presentati all'ufficiale dello stato civile a corredo di
istanze, muniti di apostìlle elettronica rilasciata dal 15 aprile 2019, fermi restando i necessari riscontri da effettuare attraverso la procedura illustrata nell’allegato 1 alla circolare e descritta nel tutorial fornito dal Consolato argentino a Roma (allegato 2).
Per gli atti antecedenti il 15 aprile 2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità suindicate, i cittadini argentini devono richiedere alle competenti Autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale dello stato civile.
In sostanza, quindi, si possono accettare atti con legalizzazione digitale a condizione che l’apostille elettronica sia stata rilasciata a partire dal 15 aprile 2019.
Alla terza domanda la risposta è positiva; se l’atto redatto in lingua straniera non è corredato di traduzione in lingua italiana eseguita nel Paese di emissione, la traduzione può essere “asseverata” in Italia. A tal proposito occorre fare riferimento alla circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 15/12/1980, n. 20685/92500avente ad oggetto:” Traduzioni di atti formati all'estero ed attestazione della loro conformità all'originale. - Art. 17 L. 11.05.71, n. 390. Questioni interpretative”, di cui si riportano i passaggi più significativi: “… Con l'espressione «traduttori ufficiali» - o con la equivalente «traduttore giurato'', usata nella convenzione italo-austriaca per la esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti notarili (legge 12.2.1974, n. 71) - il legislatore ha inteso individuare la generica categoria di coloro che - in Italia o all'estero - essendo dotati di approfondita conoscenza di più lingue, sono anche, in qualsiasi modo, in grado di attribuire particolare attendibilità al frutto del loro lavoro…”
La legge n. 39/1971 non è più in vigore, ma i principi in essa enunciati sono identici a quelli contenuti nell’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000.
“In conclusione, per “traduttori ufficiali” devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione “ufficiale” di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della “ufficialità” in forza di una preesistente abilitazione o mediante successive procedure (es. giuramento)”.
In sostanza, è il giuramento a conferire al lavoro del traduttore il valore di traduzione “ufficiale” e cioè fedele al testo straniero.
13 dicembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2403, sintomo n. 2430
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dal dott. Andrea Antognoni
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: