Discordanza sul conto riguardante la riscossione dei diritti di segreteria e CIE

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
17 Dicembre 2022

L'agente contabile designato alla riscossione dei diritti di segreteria e CIE ha provveduto alla resa del conto per l'esercizio 2019 tuttavia in sede di parificazione agenti contabili l'area economica non ha parificato il conto stesso in quanto vi erano discordanze tra importi mensili versati ed il registro diritti segreteria(procedura software ANAGRAFE funzione relativa alla gestione del registro) e successivamente sono stati versati i diritti CIE incassati al Ministero che infatti ha comunicato al Comune con pec la discordanza tra numero carte identità emesse e diritti versati (la procedura software gestione diritti e' collegata con la piattaforma ministeriale in cui vengono registrate le carte identità elettroniche rilasciate); si chiede quale sia il comportamento corretto dell'ente preso atto che comunque ha già provveduto a rilevare al Ministero tale discordanza ed inviare alla Corte dei Conti - Sezione enti locali la parificazione degli agenti contabili.

Risposta

La procedura di resa del conto da parte degli agenti contabili, in questo caso del designato alla riscossione dei diritti di segreteria e CIE, è disciplinata dall’articolo 233 del d.lgs. 267/2000, dal principio contabile 4/2 al d.lgs. 118/2011 e dal d.lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) e prevede sostanzialmente tre fasi: presentazione, parificazione, deposito.

Nel caso segnalato la parifica del conto presentato dall’agente contabile non può portare all’apposizione del visto di concordanza da parte del responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto, oltre alla rilevazione dei fatti al Ministero e al deposito alla Corte dei conti ex articolo 139, comma 2, del d.lgs. 174/2016, ad adottare una formale nota di contestazione nei confronti dell’agente contabile, nella quale evidenzia le irregolarità ed i motivi di discordanza che hanno precluso il positivo riscontro del conto, al fine dell’interruzione del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto e per evitarsi eventuali contestazioni per comportamento omissivo.

13 dicembre 2022         Paolo Dolci

 

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