Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiIl comune rientra nel cratere del sisma centro Italia ed a seguito di studi condotti sul territorio sono state individuate delle zone cosiddette di instabilità per cui in attesa del recepimetno dei necessari strumenti urbanistici su tali zone il diritto di edificazione è stato inibito. Alla luce di questo quadro, ed in virtù di quanto esposto nelle allegate linee guida pag. 19 e seguenti, si chiede come questo scenario incide sul piano tributario in materia di IMU. In buona sostanza l'esistenza di queste norme di salvaguardia determinano in automatico la non applicabilità dell'Imu o invece non incidano su tale aspetto.
Il comune deve e può adottare un provvedimento con cui decide di applicare riduzioni o esenzioni?
Le norme di cui alle Linee Guida hanno rilevanza urbanistica e, in quanto tali, non hanno alcuna diretta incidenza in materia tributaria.
Varranno pertanto le regole generali. I fabbricati ubicati nelle zone delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, saranno esenti dall'applicazione dell'IMU (e dalla TASI) a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 456, legge n. 234/2021).
Successivamente a tala data (salve proroghe) gli eventuali immobili inagibili che probabilmente saranno presenti nelle aree in questione fruiranno della riduzione al 50% della base imponibile.
Si ricorda infine che i Comuni possono prevedere in regolamento norme agevolative in ipotesi di calamità naturali.
13 dicembre 2022 Lorella Martini
Corte Costituzionale – Sentenza 27 marzo 2025, n. 36 e comunicato
Corte Costituzionale - Sentenza 20 febbraio 2025, n. 20 e relativo comunicato
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
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