Dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
ANAC - 30 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiedono chiarimenti in merito alla tipologia di dichiarazioni per cui è possibile richiedere l’autentica della firma. Si riportano di seguito i due casi trattati:
Le due tipologie di dichiarazioni indicate nel quesito sono rendibili con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, istituto disciplinato dall’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione normativa, ai primi due commi, dispone quanto segue:
“1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
La norma appena citata ammette, dunque, la possibilità che la dichiarazione riguardi stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; pertanto tale dichiarazione, in astratto, è possibile ed è autenticabile. Occorre, inoltre, che la dichiarazione riguardante stati, qualità personali e fatti relativi a terzi soggetti sia resa nell’interesse del dichiarante: ora, su questo aspetto, si ritiene che il funzionario autenticante non abbia né il potere, né la competenza per valutare se tale dichiarazione risponda o meno all’interesse del dichiarante, dovendosi rimettere tale valutazione, sia pure in maniera implicita, al dichiarante stesso.
Per quanto concerne il secondo quesito, occorre richiamare il disposto di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 445/2000; in particolare i commi 2 e 3 dispongono quanto segue: Comma 2 “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”. Comma 3 “Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”.
Anche il d.P.R. n. 394/1999 (regolamento di esecuzione del T.U. immigrazione) si occupa delle dichiarazioni sostitutive; la norma di riferimento è l’art. 2, rubricato “Rapporti con la pubblica amministrazione”:
“1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati”.
Le norme citate mirano a garantire che il ricorso alla dichiarazione sostitutiva sia possibile nei casi in cui il suo contenuto sia certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici o privati italiani, cioè ai casi in cui sia possibile il riscontro. Tuttavia, chi ha dimestichezza con il mondo delle dichiarazioni sostitutive sa benissimo che, a differenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione - quasi sempre riscontrabile – il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, invece, non è quasi mai riscontrabile poiché relativo a fatti, qualità personali o stati che molto raramente sono oggetto di registrazione amministrativa e, dunque, in quanto tali, non accertabili.
Questa ampia premessa ci aiuta a capire che, al di là della buona intenzione mostrata dal legislatore, è assai difficile per il funzionario che deve procedere alla autenticazione di sottoscrizione opporre all’interessato il diniego alla autentica motivandolo con la circostanza che il contenuto della dichiarazione non è accertabile; questo per il semplice fatto, lo si ripete, che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ben difficilmente sono riscontrabili. In altri termini, i limiti normativi esistono ma il funzionario autenticante non ha gli strumenti per farli rispettare; il problema pertanto non si pone a monte, ossia al momento della autenticazione, bensì, a valle, al momento dell’utilizzo della dichiarazione. Sta a chi la accetta riconoscergli o meno il valore.
14 dicembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2406, sintomo n. 2433
ANAC - 30 maggio 2025
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