Saldo Iva integrale o prima rata: entro il 17 marzo senza maggiorazione
FISCO OGGI – 13 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiCon la presente si richiede se il saldo ore eccedenti (si tratta di ore non autorizzate dal responsabile che sono state accumulate per effetto della flessibilità), indicate nel cartellino di un dipendente non in posizione organizzativa, categoria giuridica C, possano essere riportate ad oltranza nei cartelli successivi o debbano essere azzerate entro una certa data. Il rischio è che il dipendente utilizzi le ore eccedenti accumulate in numerosi anni di servizio, che sono state sempre riportate ai mesi successivi, e le utilizzi con riposi compensativi. Inoltre si chiede se le ferie possano essere azzerate dopo un determinato periodo oppure si possa obbligare il dipendente a goderne.
Preliminarmente occorre considerare che l’ARAN ha espresso perplessità sull’ammissibilità di spazi di flessibilità positiva non collegati al recupero di quelli negativi. La norma contrattuale, l’art. 27, comma 3 del CCNL 21.5.2018 (oggi art. 36 CCNL 16.11.2022), disciplina, infatti, il debito orario prevedendo la compensazione con crediti orari entro il mese di maturazione, salvo le deroghe che ragionevolmente si possono ipotizzare secondo le indicazioni riportate nell’orientamento applicativo ARAN CFL35 del 30.10.2018.
Infatti, prosegue l’ARAN, al di fuori di tale fattispecie, la flessibilità positiva finisce con l’identificarsi con eventuale tempo di lavoro prestato, comunque, dal lavoratore, oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa. Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori, rispetto all’orario ordinario, potrebbe configurarsi come orario di lavoro straordinario.
Pertanto, lo stesso non solo dovrebbe corrispondere a precise esigenze organizzative dell’ufficio ma dovrebbe essere, sempre, preventivamente autorizzato dal dirigente, secondo le regole generali.
Prestazioni lavorative che il personale potrebbe rendere in più, rispetto all’orario ordinario dovuto nell’arco temporale di riferimento, nell’ambito della cosiddetta flessibilità positiva ipotizzata, sostanzialmente secondo esigenze personali, potrebbero determinare una forma patologica di applicazione dell’istituto, con il rischio anche di ricadute negative ed impreviste sull’entità delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario.
Infatti, proprio per questo aspetto, il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato, come detto, dal dirigente o comunque dal responsabile del servizio.
Infine, va ricordato che l’art. 38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che, solo su specifica richiesta in tale senso del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in luogo del pagamento del relativo compenso, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
13 dicembre 2022 Angelo M. Savazzi
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