Acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero divenuto maggiorenne ex art. 4, comma 2, Legge n. 91/92
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiÈ stato presentato a questo ufficio un certificato negativo di naturalizzazione per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Nel certificato non viene indicato il comune di nascita ma solo che il cittadino è nato nel territorio italiano. Si chiede se l'istanza possa essere considerata irricevibile oppure se sia necessario sospendere i termini e chiedere di ripresentare l'atto con le generalità complete. In caso di irricevibilità dell’istanza, si chiede se anche l'anagrafe avrebbe dovuto rifiutare la richiesta di iscrizione anagrafica a causa della mancanza del luogo esatto di nascita.
Occorre premettere che non compete all’ufficiale di anagrafe verificare la regolarità e la completezza della documentazione, poiché questo compito spetta all’ufficiale di stato civile, responsabile del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Chiaramente, l’ufficiale di anagrafe, avvalendosi della collaborazione dell’ufficiale di stato civile, al fine di applicare la disciplina di favor contenuta nelle circolari n. 32 e n. 52/2007 (che consentono l’iscrizione anagrafica sulla base della dichiarazione di presenza o del timbro Schengen anziché sulla base del permesso di soggiorno) deve accertare che l’interessato sia un presumibile discendente da avo italiano. Questo tuttavia non può comportare in quella sede quell’esame minuzioso ed accurato della correttezza e della completezza della documentazione, che deve invece essere eseguito dall’ufficiale di stato civile.
Premesso ciò, ritengo che nel caso esposto nel quesito la soluzione più corretta sia il ricorso all’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990. Chiaramente, questo a condizione che l’istanza sia stata considerata ricevibile; nei casi in cui invece l’istanza sia manifestamente irricevibile, l’ufficiale di stato civile oppone l’irricevibilità con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Si noti, comunque, che il legislatore tende sempre a tutelare il cittadino da possibili usi disinvolti di alcuni istituti giuridici, limitando le ipotesi di irricevibilità, inammissibilità ecc. ai casi in cui dette ipotesi siano “manifeste”.
14 dicembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2407, sintomo n. 2434
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: