Acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero divenuto maggiorenne ex art. 4, comma 2, Legge n. 91/92
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna residente presso il nostro Comune chiede il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ex art.1 della L.91/92 perché figlia di cittadino italiano. La ragazza è nata in Brasile nel 1986 da madre brasiliana e padre italiano per nascita (nato a Bergamo), il quale ha sempre vissuto e risieduto in Italia, non ha mai convissuto, né contratto matrimonio con la madre, né acquistato la cittadinanza brasiliana. Nessuna pratica è mai stata avviata per comunicare la sua nascita alle autorità diplomatiche e consolari italiane in Brasile, essendo rimasta la figlia a vivere in Brasile affidata alle cure della madre fino al 2018, per poi venire in Italia ormai maggiorenne.
Si chiede quale sia l’iter completo da seguire per il riconoscimento della cittadinanza.
Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, la figlia maggiorenne di genitore italiano può aver rinunciato alla cittadinanza italiana, pertanto, deve essere avviato dall'avente causa un normale procedimento di riconoscimento del possesso ininterrotto dalla nascita della cittadinanza italiana come previsto dalla circolare del Ministero dell’interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991.
La rivendicante il possesso della cittadinanza italiana dovrà quindi dimostrare all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di essere discendente da genitore italiano mai emigrato all’estero e sempre residente in Italia presentando una parte della documentazione indicata nella circolare del Ministero dell’interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, e precisamente:
1. estratto dell’atto di nascita del padre rilasciato dal comune di nascita;
2. atto di nascita, in originale debitamente legalizzato e munito di traduzione ufficiale italiana, della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbia mai rinunciato ai termini dell’articolo 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
Ritengo solamente questi documenti in quanto vi è da dimostrare un passaggio di cittadinanza padre (mai emigrato all’estero) e figlia.
Per quanto riguarda il punto 3) ricordo che il Massimario per l’ufficiale di stato civile, pag. 44, ed.2012, afferma testualmente “Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K. 28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un consolato, al quale si sia rivolto un comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza”.
La Circolare del Ministero dell’interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 prevede che debba essere allegato anche un certificato di residenza: è da ritenersi che nessuna certificazione verrà chiesta all’interessata circa la residenza nel Comune, in quanto l’ufficiale di stato civile potrà consultare agevolmente la propria banca dati ed in tempo reale conoscere la posizione anagrafica della richiedente.
Ricevuta l’istanza da parte dell’interessata, l’Ufficiale dello Stato Civile richiederà all’autorità consolare italiano l’attestazione che la persona interessata non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
L'indagine dell'ufficiale dello stato civile dovrà basarsi anche sul rapporto di filiazione costituto all’estero e, dovrà quindi risultare nell’atto straniero il rapporto di figliazione con il genitore italiano. Dovrà quindi risultare che il genitore italiano l’ha riconosciuta come figlia, ai sensi degli articoli 250, 254 e 258 del Codice Civile.
Se l’attestazione inviata dall’autorità consolare italiana all’estero stabilirà che l’interessata mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana si procederà alla trascrizione dell’atto di nascita con le modalità di cui all’articolo 12 del dPR 3 novembre 2000, n. 396.
Non sarà neppure necessaria un'attestazione sindacale circa la cittadinanza italiana dell’interessata, proprio perché è considerata figlia di cittadino.
In sostanza, il trattamento della figlia maggiorenne viene equiparato a quello del figlio minorenne, con la differenza che per i primi sarà necessario accertarsi della non rinuncia alla cittadinanza italiana mentre vivevano all'estero.
15 dicembre 2022 Andrea
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