Fondo per gli straordinari

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
17 Dicembre 2022

Si chiede un chiarimento in merito al fondo per gli straordinari in relazione anche agli arretrati con il nuovo CCNL 2019-2021. Supponiamo che il nostro comune abbia un fondo per straordinari pari a 5.000€. Ogni anno, se c’è un’economia, questa viene inserita nella parte variabile del fondo produttività dell’anno successivo. Nel 2022 sono stati erogati straordinari relativi ai primi 3 trimestri per 3.000€; gli arretrati per gli straordinari (anche per l’elettorale) degli anni 2019-2021 ammontano a 1.000€; gli arretrati per gli straordinari (anche elettorale) dell’anno 2022 ammontano a 600€. Dunque il fondo straordinari 2022 ha una disponibilità residua di 400€? Un eventuale straordinario del quarto trimestre 2022, in eccesso rispetto al limite del fondo, non potrà essere erogato oppure i 1.000€ degli arretrati straordinari per gli anni 2019-2021 sono finanziati dalla quota accantonata in bilancio per rinnovi contrattuali e quindi non impattano sul capitolo del fondo straordinari 2022?

Risposta

Gli arretrati devono essere finanziati con la quota accantonata in bilancio per i rinnovi contrattuali.

Per il resto con riferimento all’anno 2022, se sono stati erogati straordinari per un importo pari a 3.000 euro, il residuo è pari 2.000 euro. Lo straordinario elettorale è finanziato con risorse esterne che non incidono sul fondo per il lavoro straordinario.

Va inoltre rilevato che l’importo del fondo per il lavoro straordinario non può aumentare neanche per effetto dei rinnovi contrattuali e concorre alla determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Per quanto riguarda l’entità del fondo per il lavoro straordinario l'articolo 14 del CCNL 1.4.1999 è tutt’ora vigente in quanto non espressamente disapplicato o modificato dai CCNL successivi. L’Aran in più occasioni ha precisato che l'importo del fondo dello straordinario non può essere incrementato se non in presenza di specifiche disposizioni di legge, per consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali. Questi orientamenti sono nel solco di una ormai pluriennale indicazione proveniente dalle disposizioni contrattuali che penalizza il lavoro straordinario rispetto ad altre forme di incentivazioni e di leve per la gestione del personale. La logica che presiede a questa indicazione è connaturata all’esigenza di puntare sulla qualità della prestazione piuttosto che sulla quantità e, anche quando i progetti di potenziamento dei servizi si sviluppano con un maggior carico di lavoro, la loro remunerazione deve essere legata ai miglioramenti qualitativi generati per la comunità.

Un intervento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 5 del 9 aprile 2019) ha rassegnato interessanti e utili enunciazioni di diritto che confermano le indicazioni di cui sopra. In particolare, la sezione autonomie precisa che “Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa”. Il “disvalore” che accompagna le risorse destinate al lavoro straordinario diviene ancora più pressante con questa enunciazione di principio; gli incrementi contrattuali generati dai Ccnl non abilitano ad un adeguamento del fondo del lavoro straordinario che, pertanto, considerato che aumenta il valore orario della prestazione di lavoro straordinario, diminuisce in termini di ore di lavoro remunerabili; la Corte, infatti, esclude che il costo dell’ora di straordinario possa non considerare l’incremento derivante dai rinnovi contrattuali, da qui la riduzione delle ore remunerabili.

Il fondo per il lavoro straordinario è suscettibile nel tempo di diminuzione irreversibile del valore complessivo, o di aumenti specifici variabili, derivanti dalla necessità di fronteggiare eventi eccezionali o per la “tutela di particolari attività, ed in particolari quelle elettorali”, quest’ultime, peraltro, finanziate solo sulla base di specifiche disposizioni di legge e contrattuali. Questa perimetrazione, che non consente di attivare incrementi autonomi (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, è espressione della volontà delle parti del CCNL di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti.

Il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie presenta un ulteriore interessante risvolto con effetti operativi evidenti e immediati. Non è possibile invocare l’equilibrio tra le diverse componenti del trattamento accessorio, nell’ambito del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017, tra cui certamente rientra anche il fondo per il lavoro straordinario. Nell’attuale assetto contrattuale, come si è visto, sono presenti regole che definiscono in modo preciso come deve essere determinato il valore complessivo delle risorse destinabili al lavoro straordinario, ma non vi sono regole che consentono, nell’ambito del limite complessivo, di riequilibrare le risorse tra i vari “contenitori” del salario accessorio in modo da mantenere invariata nel tempo la proporzione tra i diversi fondi e, quindi, non sono previsti criteri omogenei di riferimento per assicurare l’uniforme trattamento rispetto al comune vincolo di spesa posto da norme di coordinamento della finanza pubblica.

D’altra parte, è la stessa Corte ad evidenziare che, se la ratio del vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 consiste nel contenere la spesa di personale attraverso un limite alla crescita del trattamento accessorio destinato alla generalità dei dipendenti, il fondo per il lavoro straordinario rientra nel vincolo di spesa in senso puramente “figurativo”, in quanto componente del salario accessorio priva, per sua natura, di alcuna dinamica espansiva.

15 dicembre 2022         Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5183, sintomo n. 5293

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