Rimborso buoni spesa a commerciante con DURC irregolare

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
17 Dicembre 2022

Premetto che con l'attivazione dei ristori alimentari Buoni Spesa Covid questo Ente è impossibilitato al pagamento delle fatture presentate da alcuni commercianti per rimborso buoni spesa forniti dal Comune in quanto, dal controllo effettuato presso Inps, risulta DURC irregolare a carico dell'esercente.

In questo caso l'Ente deve saldare le pendenze dovute all'Inps e, in caso affermativo, qual è la normativa da applicare?

Risposta

Il DURC è fondamentale, indispensabile, quando un’azienda intende partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione di appalti e subappalti di lavori pubblici ma anche quando la ditta intende aggiudicarsi un lavoro che richiede il rilascio di una licenza edile.

La presenza del DURC tra le documentazioni è imprescindibile per l’ammissione alla gara, è uno di quei documenti che certificato la completezza e correttezza dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto e la possibilità di ottenere il contratto.

Con la circolare n. 54, del 13 aprile 2012 dell’Inps, ancora oggi valida, vengono forniti chiarimenti in merito al potere sostitutivo della stazione appaltante – introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 –  nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile, in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC. Secondo la norma, infatti, in presenza di DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC; tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. Nella circolare 54/2012, sono inoltre descritte in dettaglio le modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo e di versamento dei crediti contributivi da parte della stazione appaltante, e le indicazioni operative per la gestione del credito.

Con un DURC irregolare l’ente pubblico non può procedere al pagamento della ditta.

In estrema sintesi il procedimento relativo all’intervento sostitutivo si articola come segue:

  • l’amministrazione procedente, acquisita la Verifica negativa di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, dovrà dare una comunicazione preventiva all’istituto previdenziale competente, dichiarando l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore, attraverso un preavviso di pagamento;
  • l’istituto previdenziale adito, verificata l’attualità dell’inadempienza, comunicherà all’amministrazione procedente i dati per il pagamento con l’indicazione dell’importo da corrispondere;
  • l’amministrazione procedente effettuerà il versamento dell’intervento sostitutivo - tramite il modello F24 e/o con le modalità stabilite dall’Istituto. L’ente pubblico, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Istituto. “Per i crediti di competenza INAIL le stazioni appaltanti devono effettuare i versamenti (al netto della trattenuta) a titolo di intervento sostitutivo tramite accredito sul conto corrente bancario della sede INAIL che ha attestato l'irregolarità, previo contatto con la stessa e fino a nuove disposizioni in materia”.

E' necessario, inoltre, inviare con tempestività alla sede gli estremi del pagamento effettuato, per consentire a quest'ultima di "normalizzare" l'incasso, attribuendolo al codice ditta interessato” (Sito INAIL, Gestione del Rapporto Assicurativo, Informazioni e normativa, Documento unico Regolarità contributiva). Inoltre, l’INPS specifica al riguardo che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione “Contribuente” dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

15 dicembre 2022         Federico Gavioli

 

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