Predisposizione e stampa di calendari o brochure che riassumano per immagini i risultati di un progetto da distribuire alla popolazione

Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
20 Dicembre 2022

Si chiede se il Comune possa procedere alla predisposizione e stampa di calendari o brochure che riassumano per immagini i risultati di un progetto da distribuire alla popolazione.

Risposta

La legge n. 150/2000 dispone che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, possano svolgere attività di informazione e di  comunicazione istituzionale finalizzate a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, favorire l'accesso   ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza, promuovere conoscenze allargate e approfondite su  temi  di rilevante interesse pubblico e sociale, favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi, promuovere l'immagine delle amministrazioni (art. 1, comma 3, L. n. 150/2000).

Tali attività non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico e possono esplicarsi, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi, e sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche   attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali (art. 2, L. n. 150/2000).

L’eventuale individuazione dei professionisti esterni all’amministrazione, chiamati a realizzare i progetti di comunicazione pubblicitaria, deve avvenire attraverso procedure di gara.

Si sottolinea, infine, che l’art. 9 della legge n. 28/2000 (legge sulla par condicio) stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le   amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma   impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tenuto conto del quadro normativo sopra illustrato, e con i limiti evidenziati, si ritiene che la comunicazione della realizzazione di un progetto da parte di un Ente Locale per una delle finalità stabilite dall’art. 1, comma 3, L. n. 150/2000, sia possibile mediante l’utilizzo di mezzi di grafico-editoriali .

15 dicembre 2022          Alessandro Rizzo

 

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