Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede autorevole parere circa la seguente posizione anagrafica.
Si è presentata allo sportello una ragazza maggiorenne con il fratello minore (17 anni) per richiedere l'iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, presso la casa di proprietà del padre e dei fratelli di esso e nella quale ha la residenza il padre stesso. (si premette che qualche settimana precedente la stessa era venuta in ufficio con il padre a ritirare il modulo ministeriale per dichiarare la nuova residenza in questo comune) La madre è deceduta da pochi mesi e gli stessi dichiarano che il padre da qualche giorno non dimora nella casa poiché arrestato. pertanto si chiede se: 1) la dichiarazione di residenza per il minore può essere richiesta dalla sorella; 2) uno degli zii comproprietario della abitazione ha dichiarato di essere a conoscenza che i due ragazzi occupano l'immobile , pertanto questo ufficio invierà le comunicazioni di avvio del procedimento agli altri comproprietari; 3) l minori andranno iscritti presso il nucleo familiare del padre anche se lo stesso attualmente non presente in quanto lo stesso potrà mantenere la vecchia residenza anagrafica salvo la facoltà di modificarla presso l'istituto penitenziario.
Per quanto riguarda la mutazione anagrafica della ragazza maggiorenne non vi sono problemi particolari mentre per il minorenne si pone il problema per il soggetto sul quale grava la responsabilità della dichiarazione anagrafica, essendo l’interessato minorenne e quindi privo della capacità di agire.
Allo stato, la responsabilità genitoriale sul ragazzino minorenne è esercitata da padre (la madre risulta deceduta) fino al raggiungimento della maggiore età; se quest’ultimo è sottoposto a tutela, l’esercizio compete al tutore, nominato dal giudice tutelare.
Nel caso di specie, in virtù del principio della “res facti”, si potrebbe anche richiamare le Note e avvertenze illustrative della legge anagrafica – Metodi e norme, serie B n. 29, ed. 1992, pag. 42, in cui l’Istat ha affermato che “qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà (oggi, responsabilità genitoriale) o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso il quale il minore va a convivere”, senza l’obbligo di presentare alcun assenso o autorizzazione.
Atteso che le registrazioni anagrafiche devono essere, in linea generale, conformi alle reali situazioni di fatto, prescindendo da altre valutazioni e considerazioni, si ritiene che l’istanza possa essere presentata dal componente maggiorenne della famiglia ove si trasferiscono e sottoposta ad accertamenti per la verifica della dimora abituale.
Sul punto due si concorda: l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà inviare la comunicazione di avvio del procedimento di mutazione anagrafica oltre che al destinatario del provvedimento finale anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (cd controinteressati).
Obbligo previsto dall’articolo 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 13 comma 3bis del dPR 30 Maggio 1989, n. 223.
Per quanto riguarda la posizione anagrafica del padre detenuto si tratta di stabilire il “luogo” in cui deve ritenersi residente e, quindi, iscritto in anagrafe. Chiaramente, fino a quando si trova in attesa di giudizio di primo grado deve restare iscritto nel luogo di residenza precedente la detenzione. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, può essere iscritto nella “convivenza” del carcere, (o nella struttura che lo ospita), ma ci sono anche altre alternative, previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante "Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario".
Tale norma così dispone: "1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 45: … … 2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «…..il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.»
Pertanto, questa persona potrà essere mantenere l’iscrizione anagrafica nel luogo di precedente residenza anagrafica, a condizione che li vi sia iscritta la famiglia di appartenenza o, almeno, mantenga la disponibilità dell'alloggio.
Tornando al caso specifico, si tratterà di valutare, sulla base degli elementi a disposizione, se sia corretto utilizzare il primo o il secondo dei due criteri indicati dall'art. 11 del D.lgs. 2.10.2018, n. 123.
20 dicembre 2022 Andrea Dallatomasina
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