L'articolo 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici 18 aprile 2016, n. 50 dispone quanto segue:
"" …. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato "".
Da quanto sopra deriva che l'Amministrazione non solo può, nella veste di debitore ceduto, opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente in base al contratto a suo tempo stipulato con il soggetto cedente, ma ha anzi l'obbligo di porre in essere nei confronti della società cessionaria le procedure e le cautele obbligatoriamente previste per legge, come quelle previste in materia di tracciabilità dei pagamenti (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), di verifiche ex articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e di regolarità contributiva (DURC).
Tanto premesso, per quanto concerne il DURC si osserva che qualora la società cessionaria operi senza avere personale dipendente essa, come qualsiasi altro soggetto che non ha dipendenti, non ha (né può avere) una posizione INPS e non ha (né può avere) una posizione INAIL, posizioni che costituiscono il presupposto necessario per richiedere ed ottenere il DURC; nel caso esposto nel quesito pertanto dovrà essere preventivamente verificato se detta società risulti titolare di una posizione INPS ed INAIL (condizione che costituisce il presupposto necessario per richiedere ed ottenere il DURC), ovvero se la stessa è esentata da tale obbligo non avendo personale dipendente. Tale accertamento potrà essere effettuato mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata da parte del legale rappresentate della società cessionaria
Al riguardo si richiama comunque quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’obbligo di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; si evidenzia altresì che in tal senso si è da tempo espresso lo stesso INAIL, che al riguardo ha precisato che:
a) è soltanto detto Istituto che può attestare se il soggetto è effettivamente esonerato dall’obbligo di iscrizione;
b) conseguentemente l'Amministrazione dovrà procedere alla verifica di quanto dichiarato, inoltrando apposita richiesta alla sede INPS e/o INAIL competente, che rilascerà apposita dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente.
19 dicembre 2022 Ennio Braccioni
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