Acquisto da impresa risultante inattiva

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
24 Dicembre 2022

Dovendo procedere con un affidamento, avente ad oggetto un microacquisto di importo inferiore a mille euro, stiamo effettuando una verifica generale dell'operatore. Il DURC è regolare ma nella visura camerale, che riporta come data di costituzione gennaio 2022, l’impresa risulta inattiva. Si chiede se sia possibile procedere con l'affidamento e se l’impresa possa fatturare.

Risposta

Si risponde negativamente stante la giurisprudenza sul punto. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, 01/06/2022, sentenza n. 4474, la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio è prevista dall’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ordine ai requisiti di professionalità. La dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell’affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.

Ciò è  conforme alla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), atteso che “la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio (sia nel regime previgente ove era prevista dall’art. 39, comma 1, del codice dei contratti pubblici tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, sia, e ancor più, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all’art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma) è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.

Quando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508).

 Dunque, alla stregua di detto indirizzo, deve escludersi la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata, giovando la mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati (cfr. Cons. di Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213; Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI, 15 maggio 2015, n. 2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19 febbraio 2003, n. 925).

21 dicembre 2022         Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2419, sintomo n. 2492

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