Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiAlla luce della circolare allegata, nel caso in cui un Comune siciliano nel 2022 abbia approvato il consuntivo 2020, l'ultimo bilancio approvato sia il 2020/2022, con quali stanziamenti di bilancio potrà lavorare nel 2023?
La situazione esposta nel quesito è del tutto eccezionale e particolare, e non risulta disciplinata da alcuna norma né risultano pronunce giurisprudenziali o indicazioni di prassi che abbiano affrontato tale problematica, peraltro riscontrabile unicamente negli enti appartenenti a regioni a statuto speciale nelle quali non trova diretta applicazione la disciplina nazionale concernente il controllo sugli organi degli enti locali (in particolare gli articoli 141 e seguenti del TUEL) ma valgono le specifiche leggi regionali di riferimento; ne deriva che quanto segue rappresenta unicamente la personale opinione dello scrivente.
Fatta tale premessa, si evidenzia che il paragrafo 8.1 del principio contabile applicato n. 4/2 espressamente prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio - o della gestione provvisoria - gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio; risulta evidente la "ratio" sottostante a tali prescrizioni: in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini, non ritenendosi ammissibile una mancanza totale del bilancio (situazione di vuoto che comporterebbe l'assoluta impossibilità di una qualsiasi forma di gestione contabile con conseguente paralisi dell'ente), si consente agli enti di utilizzare in via provvisoria - peraltro con limitazioni non di poco conto - gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato, che rappresenta comunque un documento contabile a suo tempo approvato dall'ente stesso.
Nel caso specifico nell'esercizio 2021 l'ente ha gestito le previsioni del secondo anno del bilancio triennale come sopra approvato, e cioè quelle relative all'anno 2021, e quindi nel successivo esercizio 2022 l'ente ha gestito le previsioni del terzo e ultimo anno del bilancio triennale come sopra approvato, e cioè quelle relative all'anno 2022.
Dovendosi impostare il bilancio da gestire in via provvisoria nel 2023 nelle more della approvazione del bilancio definitivo per detto esercizio, unica strada oggettivamente percorribile appare quella di fare riferimento ancora una volta all'ultimo bilancio definitivamente approvato: a tal fine, poiché quest'ultimo bilancio non ricomprende l'esercizio 2023, logica vuole che si faccia riferimento alla più recente delle annualità ivi previste, e cioè all'anno 2022.
Pertanto nel 2023, a parere dello scrivente, dovranno essere gestiti in via provvisoria gli stanziamenti previsti nell'ultimo anno (2022) dell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato.
Stante la particolarità della situazione esposta si suggerisce comunque di rivolgersi al competente assessorato della regione di appartenenza al fine di avere più precise indicazioni al riguardo.
21 dicembre 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4398, sintomo n. 4452
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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