MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiProssimamente sarò nominato P.O. e sarò responsabile dei servizi relativi a commercio, abusi edilizi e polizia locale. Rientrando nella categoria D1 Amministrativo e considerando che nell’ente non risulta istituito il corpo ma solo il servizio di polizia locale, si chiede se potrò rivestire il ruolo di Responsabile della polizia locale (senza l'appellativo di Comandate) e ciò non determini un’incompatibilità di ruoli.
L’articolo 32 della Legge regionale 19 febbraio 2020 n. 11 prevede che l’incarico di comandante è prevalente nell’esercizio dell’attività lavorativa e non è cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Considerato che detto articolo è ricompreso nel Capo III della normativa regionale, mentre l’articolo 12 relativo alle strutture e funzioni di polizia locale, non prevede alcun divieto, si ritiene che – salvo diversa disposizione regolamentare – l’istante potrà ricoprire l’incarico di responsabile della polizia locale da un punto di vista amministrativo, senza che ciò possa comportare una incompatibilità dei ruoli.
Rimane ferma la previsione normativa generale di cui alla Legge 07 marzo 1986 n. 65.
22 dicembre 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5208, sintomo n. 5318
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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