Richiesta iscrizione nella popolazione temporanea del comune - Preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della Legge 241/1990.

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
28 Dicembre 2022

In seguito a una richiesta di iscrizione di un cittadino nella popolazione temporanea del comune, si chiede se sia previsto l'invio della comunicazione di preavviso di annullamento ex art. 10 bis in caso di accertamenti negativi del vigile.

Eventualmente il cittadino può presentare opposizioni e il comune può effettuare un ulteriore accertamento?

Risposta

All’atto della richiesta, l’ufficiale d’anagrafe, come tutti i procedimenti, deve rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando anche il termine massimo di conclusione del procedimento (30 giorni) e, successivamente, dovrà effettuare gli accertamenti atti a verificare la sussistenza dei requisiti e delle dichiarazioni rese dall’interessato.

In proposito, si deve precisare che al procedimento di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non si applicano le disposizioni in materia di “iscrizione anagrafica in tempo reale”.

La valutazione dei motivi sottesi alla richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata dall’ufficiale d’anagrafe con particolare attenzione, tenendo presenti le dichiarazioni rese dall’interessato ed acquisendo, in sede istruttoria, elementi atti a valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, con particolare riguardo alla continuità della dimora da oltre quattro mesi, nonché alla natura temporanea della presenza nel territorio di propria competenza.

Qualora ritenga di non accogliere la domanda di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, l’ufficiale d’anagrafe dovrà comunicare all’interessato, con raccomandata A/R, il preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, specificando i motivi per i quali si intende respingere l’istanza.

Come per qualsiasi altro procedimento, l’interessato avrà a disposizione dieci giorni dal ricevimento della raccomandata per presentare eventuali integrazioni o memorie difensive a supporto della sua domanda.

Come ogni procedimento l’ufficiale d’anagrafe dovrà obbligatoriamente disporre ogni possibile accertamento ritenuto utile a verificare la sostenibilità delle motivazioni o comunque degli elementi probatori forniti dall’interessato, al fine di stabilire se tali prove siano veritiere e in grado di modificare l’esito dell’istruttoria che aveva portato l’ufficiale d’anagrafe a decidere per l’annullamento. Quindi si conferma la possibilità di rifare l’accertamento anagrafico.

Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, il cittadino può presentare ricorso al Prefetto o all’autorità giudiziaria.

22 dicembre 2022         Andrea Dallatomasina

 

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