Cassazione Civile, Sezione lavoro - Sentenza 18 dicembre 2018, n. 30328

Servizi Comunali Licenziamento
di Alberici Debora
15 Gennaio 2018

MASSIMA

 Legittimo il licenziamento del dipendente che ha patteggiato una pena per motivi extralavorativi. La condotta illecita è suscettibile di rilievo disciplinare se sussistono i caratteri di gravità che minano il rapporto con il datore di lavoro.

 

 

ARTICOLO

 

Legittimo il licenziamento del dipendente che ha patteggiato la pena per motivi extralavorativi

 

La condotta illecita è suscettibile di rilievo disciplinare se sussistono i caratteri di gravità che minano il rapporto

 

Legittimo il licenziamento del dipendente che ha patteggiato una pena per motivi extralavorativi. La condotta illecita è suscettibile di rilievo disciplinare se sussistono i caratteri di gravità che minano il rapporto con il datore di lavoro. Lo ha ricordato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 30328/17 del 18 dicembre che ha respinto il ricorso di una dipendente comunale licenziata per giusta causa.

La Corte d’appello aveva respinto il suo ricorso volto a far dichiarare illegittimo il suo trasferimento e il successivo licenziamento. La Corte inoltre aveva anche escluso che il comportamento dell’ente locale costituisse un’ipotesi di mobbing. Nel merito, infatti, il collegio ha accertato che il provvedimento di trasferimento era stato disposto per esigenze di servizio e di sostituzione di una collega trasferita. Quanto poi al licenziamento i giudici hanno affermato che la sanzione era legittima in quanto la donna aveva patteggiato la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per avere indotto alla prostituzione una collega d’ufficio, e per avere sfruttato tale attività approfittando della minorazione psichica della stessa. Secondo il collegio la sentenza di patteggiamentoChiave interpretativa ha piena efficacia probatoria nel giudizio civile, atteso che l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta la condanna chiedendone l’applicazione. Per quanto concerne infine il mobbing i giudici hanno rilevato che non era ravvisabile alcuna condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare o espellere la dipendente dal contesto lavorativo.

Di qui il ricorso in Cassazione da parte della donna la quale di fronte a i giudici di legittimità ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe errato per avere recepito la sentenza penale di patteggiamentoChiave interpretativa senza procedere al riesame dei fatti, dando per pacifici e provati gli addebiti di cui alla sentenza penale. La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha affermato che la sentenza penale di patteggiamentoChiave interpretativa costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. In pratica, ha proseguito il collegio, in sede civile può legittimamente attribuirsi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamentoChiave interpretativa, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità. La scelta del patteggiamentoChiave interpretativa, infatti, rappresenta un diritto per l’imputato al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti, sia favorevoli che sfavorevoli.

Quanto, infine, alla giusta causa, la Cassazione ha ricordato che la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario.

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