Formulazione ipotesi di bilancio

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
30 Dicembre 2022

Il comune ha subito una procedura di dissesto. Il Ministero dell'Interno mi ha bocciato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2019-2020-2021 (bocciatura intervenuta a maggio 2022) e mi ha assegnato 45 giorni per approvare una nuova ipotesi di bilancio che dietro loro consiglio riguardava le annualità 2022-2023-2024. Ora per il principio di continuità finanziaria mi chiede di trasmettere una nuova ipotesi di bilancio che si deve riferire al triennio 2019-2021. E' possibile ribaltare gli stanziamenti assestati al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 per formulare questa nuova ipotesi di bilancio dato che oramai parliamo di consuntivi?

Risposta

Preliminarmente si osserva che non si è a conoscenza né del decreto ministeriale di non approvazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2021 né del parere al riguardo formulato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, atti da cui risultano le criticità che hanno determinato la non approvazione di detta ipotesi; conseguentemente la risposta al quesito come sopra posto farà riferimento esclusivamente alle norme recate dal TUEL in materia di dissesto. In particolare sotto il profilo che qui interessa vengono in evidenza le seguenti disposizioni:

- a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (articolo 248, comma 1);

- il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (articolo 259, comma 1);

- l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie (articolo 261, comma 1);

- in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione della ipotesi di bilancio strutturalmente riequilibrato il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole (articolo 261, comma 4)

- l'inosservanza di detto termine stabilito dal Ministero dell’Interno per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio integra l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del TUEL, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale (articolo 262, comma 1).

Così sommariamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, non appare condivisibile l’indicazione di approvare un bilancio relativo agli anni 2022-2023-2024: il bilancio strutturalmente riequilibrato che il consiglio comunale deve ora presentare al Ministro dell’Interno deve riferirsi al primo esercizio per il quale l’Ente risulta privo di bilancio in conseguenza della dichiarazione di dissesto, e ciò in forza del principio di continuità degli esercizi finanziari, che non ammette soluzioni di continuità: e poiché la prima ipotesi di bilancio, che riguardava il periodo 2019/2021, non è stato approvato, anche la nuova ipotesi di bilancio strutturalmente riequilibrato - sostitutiva della precedente e che l’Ente deve presentare entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, pena lo scioglimento del consiglio comunale - deve riguardare il periodo 2019/2021.

Per quanto concerne nel merito la redazione di tale ipotesi di bilancio, si osserva che i relativi stanziamenti, sia di entrata che di spesa, debbono essere determinati non tanto mediante “ribaltamento” degli stanziamenti assestati al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 bensì in misura tale che la nuova ipotesi  rappresenti un bilancio caratterizzato da un equilibrio strutturale, e cioè quantificati in misura tale da essere in grado, sia singolarmente che complessivamente, di superare e rimuovere le cause che non hanno consentito un esame favorevole da parte del Ministero dell’Interno della prima ipotesi di bilancio.

Per quanto concerne infine la osservazione che, stante il tempo intercorso, detti nuovi bilanci rappresenterebbero ormai dei consuntivi, si evidenzia che il comma 8-bis dell’articolo 151 del TUEL, aggiunto dall’articolo 16, comma 9-bis, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge n. 142/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), testualmente prevede quanto segue:

“” Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce””.

Quest’ultima disposizione potrà trovare applicazione, una volta approvata la ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa al triennio 2019/2021, per la approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi 2020 e successivi.


27 dicembre 2022                                                                                dr. Ennio Braccioni


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