Erogazione contributo a copertura di spesa per pranzi e rinfreschi

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
02 Gennaio 2023

E' legittimo, in condizioni ordinarie, erogare un contributo (o effettuare l'ordinazione diretta da parte dell'Ente) a copertura di spesa per pranzi e rinfreschi vari, sostenute da ASP di gestione dei Centri Sociali Anziani? Questo capita principalmente durante l'organizzazione di gite in cui un 50 % dei costi è costituito appunto dal pasto al ristorante? Nel regolamento vigente, allegato, si parla di "organizzazione di riunioni conviviali”.

A nostro parere per considerarle legittime dovrebbero rientrare (e non vi rientrano) nella fattispecie delle spese di rappresentanza. Gli uffici gestori sostengono che rientrano nelle voce delle spese consentite dal Regolamento di gestione dei CSA "per scopi di convivialità".

Risposta

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese di rappresentanza consistono in spese che l'ente sostiene al fine di accrescere il prestigio dell’immagine dell'ente stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui opera (Cass. Penale, Sez. VI, n. 10908 del 1° febbraio 2006) e quindi effettuate allo scopo di promuovere all’esterno l’immagine dell’ente: dette spese risultano quindi finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l’esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali (vedasi al riguardo, tra le tante: Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n. 59/2015; Sez. Toscana n. 3/2019; Sez. Piemonte n. 166/2021).

Alla luce del ricordato indirizzo interpretativo le spese di cui al quesito non sembrano rientrare nella definizione di "spese di rappresentanza": le stesse appaiono invece come spese correlate alle normali attività e iniziative poste in essere da parte dei Centri Sociali per Anziani, come declinate dall'articolo 2 dello specifico Regolamento allegato al quesito.

Escludendosi quindi per le spese in argomento la natura di "spese di rappresentanza", si evidenzia che, sulla base delle previsioni recate dal citato Regolamento, la erogazione di un contributo a favore delle "Associazioni di Promozione Sociale" appositamente costituite (articolo 5 del Regolamento) rappresenta una erogazione di fondi eventuale ed aggiuntiva rispetto a quanto ordinariamente previsto a favore dei Centri Sociali per Anziani (articoli 25 e 26 del Regolamento): configurandosi tale erogazione come attribuzione di un vantaggio economico a favore della Associazione beneficiaria, la stessa dovrà essere disposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

28 dicembre 2022  dr. Ennio Braccioni

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