Sindaco con funzione di responsabile dell'Ufficio Elettorale per Comuni con meno di 500 abitanti

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
02 Gennaio 2023

Si chiede se in un comune con meno di 500 abitanti il sindaco può svolgere direttamente le funzioni di responsabile dell'ufficio elettorale in assenza di personale.

Il responsabile del servizio finanziario ed amministrativo non ha le dovute competenze per svolgere anche il ruolo di responsabile dell'ufficio elettorale quindi si chiede quale sia la soluzione migliore.

Risposta

In base all’art. 53, comma 23, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio “.

Secondo la giurisprudenza, “Si tratta di una disposizione che fa eccezione ad un principio generale, sicché, in conformità al canone interpretativo restrittivo di cui all’art. 14 disp. prel. cod. civ., è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 TUEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUEL, relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)” (cfr. TAR Liguria sez. I, sentenza 31 marzo 2021 n. 284).

Anche il Ministero dell’Interno (parere del 14.12.2014) ha ritenuto che il carattere speciale della norma richieda necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima applicazione, essendo necessaria sia la sussistenza di un apposito atto di giunta o regolamentare che disciplini la fattispecie, sia la documentazione annuale del risparmio di spesa in sede di approvazione del bilancio.

Pertanto, in teoria, in base alla suddetta norma, il sindaco potrebbe assumere la responsabilità gestionale dell’Ufficio elettorale. Tuttavia, in concreto, possono sorgere dubbi da risolvere con il supporto della competente Prefettura UTG di riferimento, in quanto i servizi elettorali sono svolti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54 TUOEL.

Infatti, il comma 3 del citato art. 54 dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo sovrintende, altresì agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale.

Ne consegue che, assumendo la direzione e la responsabilità dell’Ufficio elettorale comunale, si troverebbe nella duplice condizione di responsabile diretto dell’Ufficio e di sovrintendente di se stesso.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell’art. 60 comma 1 n. 7, costituisce causa d’ineleggibilità l’essere dipendente del comune. Vero è che nel caso di specie non si è in presenza di un vero e proprio rapporto di dipendenza, ma è altrettanto vero che la ratio della norma è quella di evitare che dalla posizione di gestione all’interno del comune si possa trarre un eventuale vantaggio elettorale, a maggior ragione ove il sindaco si ricandidi o possa ricandidarsi e/o sostenere eventuali liste o movimenti.

L’articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dedicato alla disciplina delle “Incompatibilità”, al suo comma 1, n. 7), dispone testualmente quanto segue: “Non può ricoprire la carica di […] consigliere comunale […] colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli precedenti”.

La ratio della suddetta normativa secondo la Suprema Corte di Cassazione è da rinvenirsi nell’esigenza di garantire la “regolarità” del procedimento elettorale, escludendo soggetti che, per la loro particolare posizione, possono influenzare la compagine elettorale. In ossequio al principio di uguaglianza, formale e sostanziale, occorre che tra i vari candidati via sia parità di armi, ossia nessuno deve trovarsi, rispetto ad altri, in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale (in tal senso v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 3902 del 16.03.2002).

In ogni caso, anche se si concretizzasse l’incarico, ai sensi dell’art. 78 TUOEL, il sindaco dovrebbe astenersi da ogni atto in cui possa verificarsi un conflitto concreto o solo potenziale, ponendosi in questi casi il problema della relativa sostituzione.

 

29 dicembre 2022                                                                    Dott. Eugenio De Carlo

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