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Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 29 maggio 2025
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino maltese residente in questo Comune dal 2016 chiede il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per sé stesso e per la moglie e la figlia minore, di cui ancora non ha presentato i relativi certificati tradotti e apostillati. Dall’estratto conto previdenziale INPS, presentato dal cittadino per dimostrare di avere mantenuto per cinque anni continuativi la condizione di lavoratore, risultano contribuzioni da verificare a partire dal 2018. Si chiede, pertanto, se tale documentazione sia sufficiente e valida ai fini del rilascio dell'attestato di soggiorno permanente per il cittadino e i suoi familiari.
Il diritto di soggiorno permanente si matura al ricorrere di due requisiti: il soggiorno legale e il soggiorno continuativo per un arco temporale di 5 anni. È la regola che si ricava dall'art. 16 della Dir. 2004/38/CE e dall’art. 14 d.lgs. n. 30/2007 “Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13”.
Per il rilascio del relativo attestato occorre oggi far riferimento alle indicazioni dettate dalla Corte di Giustizia europea con sentenza 21 dicembre 2011 – Procc. C-424/10 e C-425/10; in pratica, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare che il cittadino dell’unione abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 5 anni nel territorio dello Stato membro ospitante, non basandosi più, per il rilascio dell’attestato permanente, sul vecchio attestato “intermedio” (c.d. all. 2) rilasciato 5 anni prima.
Per quanto riguarda la continuità del soggiorno, nulla è cambiato rispetto al passato, restando in capo all’interessato la dimostrazione della continuità del soggiorno mediante dichiarazione sostitutiva, da rendersi nel contesto della domanda di rilascio dell’attestato permanente.
Invece, riguardo al concetto di soggiorno legale, secondo la Corte di giustizia “l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che il cittadino dell’Unione, che abbia compiuto un soggiorno di più di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante sulla sola base del diritto nazionale di tale Stato, abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente in conformità a tale disposizione se, durante tale soggiorno, egli non soddisfaceva le condizioni di cui all’art. 7, n. 1, della stessa direttiva”. Ciò premesso, la dimostrazione del possesso dei requisiti è abbastanza agevole per il cittadino che ha lavorato per almeno 5 anni continuativi; costui ha diritto all’attestato permanente sulla base della prova dell’attività lavorativa, subordinata o autonoma, per un periodo di 5 anni (oltre che della predetta dichiarazione di soggiorno continuativo). Non è un ostacolo alla maturazione del diritto di soggiorno permanente il fatto che l'interessato abbia lavorato per un periodo inferiore ai cinque anni ma abbia posseduto requisiti di altra natura, fino alla concorrenza dei 5 anni; ad esempio potrebbe avere avuto risorse economiche sufficienti ed un titolo di copertura dei rischi sanitari (polizza sanitaria o iscrizione al SSN) oppure potrebbe essere stato familiare di cittadino dell'Unione con autonomi requisiti di soggiorno.
Sono ammissibili anche brevi interruzioni nell'attività lavorativa, che, se quantificabili appunto come brevi, non pregiudicano la maturazione del diritto di soggiorno permanente. In ogni caso, nei periodi in cui la persona non ha lavorato e non è stata iscritta al centro per l'impiego, potrebbe comunque aver conservato l'iscrizione al SSN e aver posseduto risorse sufficienti.
Occorre quindi valutare la situazione complessiva, anche alla luce del fatto che, come già detto, i requisiti possono essere anche eterogenei (quindi non solo lavoro, ma anche risorse e titolo di copertura dei rischi sanitari ecc.).
Tutto ciò premesso, la prova documentale della condizione di lavoratore (mediante l’estratto contributivo riferito ad un arco temporale di 5 anni) e la prova documentale della qualità di coniuge (mediante il certificato di matrimonio) e della qualità di discendente infra21enne (mediante il certificato di nascita con l’indicazione di paternità e maternità) sono necessari e sufficienti per il rilascio dell’attestato permanente.
Dr.ssa Liliana Palmieri 29/12/2022
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2424 sintomo n. 2451
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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