Variazione del cognome di minore iscritta AIRE

Risposta al quesito della Dr.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
04 Gennaio 2023

Il Consolato spagnolo ha trasmesso atto di nascita e conseguente mod. Cons.1 relativo alla figlia di nostri cittadini AIRE, a cui è stato dato solo il cognome paterno X. Con le generalità indicate è stato trascritto l'atto di nascita e la minore è stata iscritta all'AIRE. Successivamente i genitori hanno richiesto la variazione delle generalità della figlia minorenne consegnando l’atto tradotto di certificazione spagnola, che testualmente recita "il cognome dell'iscritta d'ora in poi sarà x (cognome paterno) y (cognome materno) ai sensi delle disposizioni della legge della cittadinanza straniera che ha e che figura accreditata". Si chiede se per procedere alla variazione del cognome sia sufficiente l'atto prodotto e se sia possibile fare la variazione in anagrafe e l'annotazione sull'atto di nascita trascritto oppure se risulti necessario formare un nuovo atto trascrivendo l'atto di variazione del cognome.

Risposta

Occorre comprendere in base a quale procedura spagnola la minore ha modificato il cognome perché dalla frase riportata estratta dalla certificazione spagnola non si comprende nulla.
L’intervento del Consolato italiano a riguardo è fondamentale ed a lui vi dovrete rivolgere per capire sulla base di quale normativa e con quale procedura la minore ha modificato il cognome tenendo poi ben presente quali sono le indicazioni ministeriali a riguardo contenute nel Massimario per l’Ufficiale dello stato civile:
"Il provvedimento emesso all’estero da autorità giurisdizionale, relativo ad un cambiamento di cognome o nome di un cittadino italiano, potrà essere riconosciuto efficace in Italia, qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995: l’ufficiale dello stato civile procederà, pertanto, alla trascrizione nei registri di stato civile. Al contrario, qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia e dovrà essere presentata nuova istanza alla competente autorità ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396/2000, come modificato dal DPR n.54/2012.  "
Se la minore ha modificato il proprio cognome in attuazione ad una procedura amministrativa, tale modifica non potrà essere accettata e per poter ottenere il nuovo cognome i genitori dovranno attivare la procedura innanzi alla Prefettura italiana, diversamente se a favore della minore è stato emesso un provvedimento giurisdizionale, quest’ultimo potrà essere valutato e trascritto ai seni della legge 218/1995.
Aggiungo infine che se l’aggiunta del cognome materno a quello paterno iniziale fosse il frutto di una correzione/rettificazione dell’atto allora si potrà valutare di riportare quella correzione a margine dell’atto trascritto. In questa fase occorre l’intervento chiarificatore del Consolato italiano.


Dott.ssa Grazia Benini 30/12/2022


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