Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri in caso di difformità presenti negli atti di stato civile
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiPresentano richiesta di residenza una famiglia composta da due maggiorenni coniugati fra loro, il capofamiglia con cittadinanza italiana e la moglie con cittadinanza bielorussa, e il figlio minore della donna con cittadinanza bielorussa.
Il minore ha il permesso di soggiorno scaduto nel mese di Agosto 2022 e il passaporto scaduto nel mese di Settembre 2019; a causa della mancanza di un passaporto in corso di validità, la questura non ha avviato la procedura del rinnovo del permesso di soggiorno.
La famiglia presenterà domanda di adozione del minore anche in considerazione della situazione politica che non consentirà loro di rientrare in Bielorussia per richiedere il rilascio del passaporto per il figlio.
Si chiede se nel frattempo sia possibile procedere all'iscrizione in anagrafe anche del minore.
Occorre considerare che non si tratta di una "iscrizione" anagrafica (articolo 7 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), bensì di una semplice "mutazione" anagrafica (articolo 10 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Le due fattispecie sono molto diverse, sia per i cittadini italiani che comunitari e anche per i cittadini stranieri.
Il minore bielorusso è già iscritto anagraficamente, per cui il suo semplice cambiamento di abitazione (non importa se da altro comune) non necessita di particolari documenti.
Le questioni da affrontare sono essenzialmente due: l’identificazione e la regolarità del soggiorno.
Ricordo che per coloro che provengono dall'estero, italiani compresi, occorre applicare l'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; serve, quindi, il passaporto o documento equipollente per tutti, minori compresi (fanno eccezione solo i richiedenti asilo per i quali è sufficiente il permesso di soggiorno o la ricevuta della relativa richiesta).
Per coloro che risultano già iscritti in ANPR, si limita a cambiare abitazione nell'ambito dello stesso comune o per provenienza da altro comune, si applica l'articolo 6 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Questa norma dispone che ciascun componente della famiglia presenti per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela le dichiarazioni anagrafiche. Il comma 3 dispone che “le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità...”; quindi, i minori, che non rendono alcuna dichiarazione anagrafica, non devono dimostrare la propria identità. Infatti, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova residenza non fa altro che cambiare l'indirizzo di residenza di persone che sono già registrate in ANPR, per cui è normale che si debbano identificare solo coloro che rendono una dichiarazione anagrafica e cioè solo le persone maggiorenni.
Pertanto, ai fini della mutazione anagrafica di un minore non serve alcun documento di identificazione o di riconoscimento; al contrario, per il rilascio di una carta di identità ad un minore straniero, occorrerà esibire un passaporto o documento di identificazione in corso di validità.
Per quanto riguarda il titolo di soggiorno il minore bielorusso, figlio di coniuge di cittadino italiano, è senza alcun dubbio, "regolarmente soggiornante" anche senza o con permesso di soggiorno scaduto. Questo perché la regolarità del suo soggiorno deriva direttamente dalla condizione giuridica del genitore con il quale convive come indicato nell’articolo 31 comma 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che riporta “Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive”.
Oltretutto, non è consentito l’espulsione nei riguardi degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi (Articolo 19 comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Dott. Andrea Dallatomasina 4 Gennaio 2023
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