Accertamento entrate per violazioni al Codice della Strada
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dr. Matteo Barbero
QuesitiLa Provincia il giorno 30-12-2022 ha ricevuto trasferimenti di risorse PNRR dal Ministero dell’Istruzione (anticipazioni 10%) ai sensi del decreto Ministeriale (MI) n.343 del 12-12-2021 per lavori di Messa in sicurezza e Nuova costruzione di Istituti scolastici. Come bisogna procedere con l’accertamento delle somme ricevute? Con l’istituzione di nuovi capitoli (anno 2023) distinti per ogni intervento finanziato?
Avendo ricevuto la cassa l’accertamento andrà effettuato sull’anno 2022 a valere su capitoli opportunamente classificati. Tale somma, in mancanza di impegni esigibili sul 2022, andrà riportata in avanzo vincolato o, ricorrendone i presupposti come da punto 5.4. dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, nel fondo pluriennale vincolato.
In generale, l’art. 15, comma 4, del d.l. 77/2021 ha introdotto la possibilità per gli enti locali di accertare le risorse del PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.
Tale previsione deroga il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale la regola generale in caso di trasferimenti a rendicontazione è che l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.
Nel caso del PNRR, invece, l’ente potrà accertare l’entrata e quindi autorizzare l’impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L'imputazione dell'entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento delle opere.
È bene rimarcare che il citato art. 15, comma 4, si limita a prevedere una mera facoltà, non un obbligo. Pertanto, in linea teorica, nulla vieta di accertare solo in base ed a seguito della comunicazione formale degli impegni da parte dell’amministrazione erogante. Tuttavia, occorre sottolineare come eventuali ritardi da parte di quest’ultima non potrebbero rappresentare un’esimente per i soggetti attuatori in casi di mancato rispetto delle stringenti scadenze imposte ai fini dell’attuazione del PNRR. È quindi opportuno avvalersi della deroga per accelerare le procedure contabili.
Facciamo un esempio.
L’ente X ha ottenuto un finanziamento di 120.000 euro per un lavoro pubblico che prevede un cronoprogramma di spesa articolato nei seguenti termini:
2022 20.000 euro
2023 40.000 euro
2024 60.000 euro
Come deve procedere contabilmente?
Trattandosi di spesa di importo superiore a 100.000 euro, in base al punto 5.3.14 essa può essere stanziata a seguito dell’approvazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016. Se l’ente X dispone già di un progetto di fattibilità tecnico-economica, si procederà a stanziare entrata e spesa secondo il crono-programma.
ENTRATA |
SPESA |
2022 20.000 |
2022 20.000 |
2023 40.000 |
2023 40.000 |
2024 60.000 |
2024 60.000 |
Al momento dell’assegnazione l’ente X accerta 120.000 euro con imputazione sui medesimi esercizi su cui prevede la spesa.
Dott. Matteo Barbero 5 gennaio 2023
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