Tar Trentino Alto Adige - Trento, Sezione Unica - Sentenza 26 aprile 2017, n. 142

Servizi Comunali Gare
di Alberici Debora
15 Gennaio 2018

MASSIMA

La norma fissata dall’art. 80, co. 5 lett. m, del d.lgs. n. 50/2016, al pari di quella precedentemente dettata dall’art. 38, co. 1 lett. m-quater del d.lgs. n. 163/2006, nel sanzionare con l’esclusione le offerte imputabili ad un unico centro decisionale assolve alla funzione di garantire nelle gare pubbliche i principi di segretezza e serietà delle offerte e di leale ed effettiva competizione. Il sanzionato collegamento sostanziale fra le offerte dei partecipanti viene ravvisato nella presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti rivelatori, ex art. 2729 cod. civ., della sussistenza di un medesimo centro di interessi comprovata, secondo il costante e condiviso insegnamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, n. 3057/2016; Tar Lombardia Milano, n. 2248/2016), anche dalla presenza di legami parentali, dall’analogia nelle modalità di presentazione delle offerte e dalla coincidenza delle sedi o residenze degli offerenti.

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