Merito civile - Giudice di pace di Terracina, Sezione civile - Sentenza 18 dicembre 2017, n. 209

Servizi Comunali Procedimenti amministrativi Procedure selettive Sanzioni
di Ferrara Dario
15 Gennaio 2018

MASSIMA 

Deve essere annullato il verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada di eccesso di velocità rilevato dal sistema cd. “tutor” che misura la velocità media del veicolo registrandola fra una porta in entrata e una in uscita, dovendosi ritenere inadeguata e inidonea la segnalazione offerta dal cartello “controllo elettronico della velocità”, utilizzata per i cd. autovelox che misurano invece la velocità puntuale del mezzo, contravvenendo così all’obbligo dell’amministrazione di preventiva segnalazione, univoca e adeguata, della modalità di accertamento.

 ARTICOLO

 Nulla la multa del tutor perché il cartello «controllo elettronico» è per i velox e trae in inganno

 Punti-patente salvi per l’inadeguatezza del segnale: i conducenti vanno avvisati che è rilevata la velocità media e non puntuale del veicolo. Disapplicato il dm Delrio: non può derogare al Cds

 «A tradimento». Non vale la multa del tutor anche se sulla strada c’è un cartello che avvisa del «controllo elettronico della velocità». E ciò perché il conducente viene «disorientato»: si tratta infatti di un segnale utilizzato per l’autovelox, che misura l’andatura del veicolo in un preciso punto dello spazio; un altro paio di maniche sono i sistemi Kria o Sicve che rilevano la velocità media del mezzo fra la porta di entrata e quella in uscita: se il segnale utilizzato è quello del velox l’automobilista tende a rallentare soltanto in prossimità della postazione di rilevamento e mette a rischio la circolazione. Il tutto mentre la legge impone all’amministrazione di avvertire in modo univoco e adeguato la presenza degli strumenti di rilevamento. Di più: se il dm Delrio dispone diversamente va disapplicato perché l’atto amministrativo non può derogare al codice della strada. È quanto emerge dalla sentenza 209/17, pubblicata dalla sezione civile dell’ufficio del giudice di pace di Terracina (magistrato onorario Giovanni Pesce).

 

Massima trasparenza

Salvi i punti-patente dell’automobilista difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci. Il cartello «controllo elettronico della velocità» non basta ad adempiere all’obbligo di trasparenza, legalità e imparzialità che grava sull’amministrazione: bisogna specificare se è rilevata la velocità puntuale o media del veicolo, specie se nel tratto intermedio fra la porta di entrata e di uscita del tutor c’è un traforo che rappresenta un tratto molto a rischio. E ciò perché le prescrizioni sull’obbligo di segnalazione servono a orientare la condotta di guida dei conducenti: la logica che ispira l’installazione dei segnali non può essere quella delle multe a sorpresa agli automobilisti indisciplinati, come riconosce la giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 5997/14). E la stessa circolare Maroni conferma che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere utilizzate con la «massima trasparenza». Insomma: il dm 282/17 sulle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale va disapplicato - scrive il giudice – perché la norma ex articolo comma 6 bis Cds non può essere abrogata non in via surrettizia ma può essere cancellata solo da un’altra legge. Spese di giudizio compensate.

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