Richiesta registrazione accordo di convivenza

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
13 Gennaio 2023

L’ente ha ricevuto da un avvocato la copia di un accordo di convivenza tra un cittadino italiano ivi residente e una cittadina straniera priva di permesso di soggiorno e non iscritta anagraficamente in alcun comune italiano. L'accordo è un file pdf non firmato digitalmente e l’avvocato ne richiede la registrazione al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica della cittadina straniera. In allegato presentano una dichiarazione di convivenza di fatto, i documenti dei richiedenti ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’assenza di vincoli matrimoniali, di unione civile e di altra convivenza di fatto. Lo scorso anno l’ente aveva rigettato l’istanza delle parti in un caso analogo dopo aver consultato la Prefettura, ma il ricorso dei richiedenti per l'iscrizione anagrafica della cittadina straniera dinnanzi al Tribunale, nonostante l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, è stato accolto.

Si chiede pertanto come sarebbe opportuno agire e come si può verificare la veridicità della dichiarazione della cittadina straniera.

Risposta

La circostanza che in passato sia stato accolto il ricorso per una circostanza analoga non legittima l'adozione di una procedura diversa da quella prevista dalle vigenti disposizioni e dalle istruzioni ministeriali.

La questione è sicuramente delicata ed è stata oggetto di un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell'interno, che ha emanato una circolare sulla base di uno specifico parere della Avvocatura di stato.

Occorre precisare, anzitutto, che, a norma dell'art. 1, comma 36 della legge n. 76/2016 “... si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Perché si configuri la convivenza di fatto l’elemento soggettivo è necessario, ma non è sufficiente, poiché il comma 37 dell'art. 1 della legge 76/2016 richiama l'elemento oggettivo, ossia l’accertamento della stabile convivenza: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”. Pertanto, la registrazione del contratto di convivenza non può prescindere dalla costituzione della convivenza di fatto. Come accennato sopra, a chiarire meglio la questione è intervenuta la circolare del Ministero dell’interno – Direzione centrale per i servizi demografici, n. 78/2021; questa circolare intende dare risposta ai numerosi quesiti posti al Ministero in merito alle richieste di registrazione presso gli Uffici Anagrafe, di contratti di convivenza stipulati tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno (per i quali alcuni Tribunali hanno disposto l'iscrizione anagrafica degli stranieri sottoscrittori di un contratto di convivenza, benché irregolarmente soggiornanti).

In merito, si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha ritenuto - prima di ogni altra cosa - di prendere in esame le disposizioni contenute nella legge n. 76/2016; in particolare, l’art. 1 comma 36, prevede che ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il successivo comma 37 stabilisce che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma l dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989,n. 223. Il comma 50 dispone che "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza." Il comma 51, poi, prescrive che "il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico." Il comma 52 statuisce, inoltre, che ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Infine, il comma 53 prevede che "il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione Il del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile."

Questa elencazione delle norme vigenti consente alla Avvocatura generale dello Stato di affermare che "dalla disciplina surrichiamata, emerge come la registrazione del contratto di convivenza sia solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito), la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo), a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi."

In conclusione, il contratto di convivenza non può essere registrato poiché manca la costituzione della convivenza di fatto. (“la registrazione del contratto di convivenza è solo l’ultimo di una serie imprescindibile di atti") e la convivenza di fatto non può essere costituita sulla base del contratto di convivenza già inviato a Codesto ufficio, ma è indispensabile la dichiarazione anagrafica di entrambi gli interessati volta alla costituzione della convivenza di fatto. Naturalmente, l'iscrizione anagrafica della cittadina straniera è subordinata alla esibizione del permesso di soggiorno.

Si dovrà pertanto emettere un provvedimento di rifiuto della registrazione del contratto di convivenza, sulla base delle motivazioni sopra esposte, contenute nella citata circolare ministeriale 78/2021, ricordando che l'ufficiale di anagrafe è tenuto ad ottemperare alle istruzioni ministeriali, non potendo discostarsi da esse nemmeno quando vi sia una precedente pronuncia favorevole al cittadino.

10 gennaio 2023           Liliana Palmieri

 

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